di ALFONSO DI SANZA D'ALENA
Il problema della nascita del feudo ha sempre suscitato interesse. Questa domanda iniziarono a porsela i giuristi già dal 1300, con Andrea d’Isernia. Emersero varie teorie ma quelle che ebbero maggior rilievo furono quattro.
Agli inizi del 1500, emerse la tesi di Ulrico Zasio, secondo la quale una forma primordiale del feudo poteva essere rinvenuta nell’istituto della “clientela”, che era praticata a Roma sin dagli inizi della Città. In seguito i romani, avrebbero esportato tale usanza in Gallia e Germania concedendo ai loro veterani, pro clientulis, terre in quelle regioni.
Di diverso avviso fu, invece, Carlo Molineo (Charles Dumoulin). Egli ipotizzava che il feudo fosse un’invenzione dei Franchi, e sarebbe stato creato all’inizio del V secolo, ai tempi dell’insediamento in Gallia dei primi Merovingi. Nel nostro paese sarebbe giunto attraverso l’intermediazione dei Longobardi che l’avrebbero conosciuto, per l’appunto, dai Franchi.
Alcuni storici d’oltre Reno, ripresero la teoria del Molineo ma preferirono riconoscere il merito “dell’invenzione” anziché ai Franchi, ai Germani in generale, le cui tradizioni e costumi potevano farsi risalire fino ai tempi di Tacito.
Infine, la figura di Carlo Magno, forse perché appariva come la più idonea a fare da ponte tra le tradizioni dei vari popoli barbarici che rappresentavano l’antichità ed il periodo più moderno e documentato, venne scelta per attribuirgli il titolo di “inventore” del feudo; fu proprio questa storiografia a contribuire alla diffusione dell’idea del feudo come prodotto dei primi tempi carolingi e questa concezione è giunta fino ai nostri tempi.
Alcune considerazioni, però, inducono a ritenere questa teoria non più efficace. Bisogna, infatti, ricordare che tra VIII e IX secolo le fonti contengono solo le prove di una preparazione alla società feudale; il feudo non esisteva ancora nella completezza dei suoi elementi (elemento personale di vassallaggio; elemento patrimoniale del beneficium; privilegio formale dell’immunitas) e pertanto non si può parlare dell’esistenza di quest’istituto in un’epoca nella quale i suoi elementi essenziali ancora non convergevano in una figura unica. Inoltre, fino al IX secolo, nelle fonti non appare mai il termine feudo. L’Ourliac ha evidenziato come nel X secolo, nella zona di Tolosa, le chiese adoperavano il termine volgare feo, ma solo per designare i beni avuti in donazioni e restituiti in godimento. Presumibilmente anche in Italia il primo uso del vocabolo, in documenti che riguardano tutti atti compiuti da vescovi, dovrebbe riguardare solo situazioni di questo tipo.
Non è quindi possibile stabilire con precisione la data di nascita del feudo, mentre si può affermare che esso non fu un’invenzione dei carolingi, bensì il risultato della convergenza di vari aspetti ed elementi, nati in epoche anteriori, che si sarebbero fusi insieme solo nei secoli successivi.
Conviene, invece, soffermarsi a considerare più da vicino i singoli elementi di cui il feudo, inteso così come lo intendiamo noi oggi, era costituito.
In particolare gli elementi costituivi del feudo consistevano in: 1) un rapporto personale, detto generalmente vassallaggio, tra il signore ed il suo subordinato. Tale rapporto sembrerebbe avere lontane ascendenze germaniche risalenti ai tempi di Cesare e di Tacito; 2) una concessione patrimoniale, detta beneficium, ispirata da benevolenza ma usata come remunerazione di servizi, che derivava da prassi ecclesiastiche ben note; 3) il privilegio formale dell’immunitas, che era già stato proprio delle terre fiscali e dei latifondi imperiali, e che si riteneva un prodotto dell’antichità romana.
1) La fidelitas. Per quanto riguarda il rapporto personale il suo contenuto primo sta nella fidelitas che il vassallo doveva prestare al suo signore. La fidelitas non era una caratteristica esclusiva del rapporto vassallatico ma una forza etica che sin dal tardo antico la storia politico-sociale ci mostra attiva ovunque. Pare, infatti, che i sovrani costaninopolitani pretendevano un giuramento da tutti i funzionari sin dal V secolo; ai re visigoti i concili prestavano giuramento; Carlo Magno fece grande uso della fidelitas, al punto che avendo ricevuto il giuramento in qualità di re ed essendo divenuto imperatore pretese che gli venisse rinnovato in tale nuova qualità; la fidelitas giurata dai cittadini al sovrano impregnava a tal punto i rapporti con la cosa pubblica che il concetto stesso di reato veniva considerato come violazione di quella fedeltà. Alla fidelitas generale prestata da tutti i sudditi al sovrano si affiancavano forme specifiche di fidelitas; una di queste era, appunto, il vassallaggio.
Il termine vassallo esisteva già in Gallia all’inizio dell’VIII secolo; il re aveva vassi nel suo palazzo ed altri li inviava ad amministrare beni fiscali. Si trattava in pratica di servitori, che alcuni autori definiscono famuli, ma il fatto di essere al servizio di re e potenti conferiva un’aurea onorifica allo svolgimento delle loro basse mansioni.
Il legame di subordinazione del vassallo al suo signore non era indissolubile. Un capitolare, probabilmente di Ludovico il Pio, elenca cinque casi in cui il vassallo poteva legittimamente sottrarsi al rapporto con il senior: a) quando il senior pretendeva ingiustamente servizi non previsti; b) se congiurava contro la sua vita; c) se si precipitava su di lui a spada tratta; d) se commetteva adulterio con la moglie; e) se tralasciava di difenderlo. In quest’ultimo caso, però, ciò poteva avvenire solo se il rapporto di vassallaggio fosse stato istaurato con formale commendatio. Era questa una pratica in uso da secoli: se ne trovano esempi nella Lex Visigothorum che parlava di bucellarii nel patrocinium di potenti; i Longobardi l’avevano assunta dagli usi volgari e ne avevano tratto la condizione semi-servile di una categoria di lavoratori della terra detti appunto commendatii, eredi degli antichi contadini che si commendavano al patrocinium di potenti.
La prima descrizione di una commendatio eseguita more francico, che avveniva mettendo le mani nelle mani del signore e pronunciando solenne giuramento di fedeltà, non riguarda servi o semiliberi bensì il duca Tassillone di Baviera il quale facendo atto di sottomissione, si commendò nel 757 al re dei Franchi Pipino ed ai suoi figli.
2) Il beneficium. Il beneficio era un tipo di salario ed era connesso con un ministerium (servizio). Il servizio che inizialmente venne maggiormente remunerato con buoni beneficia fu quello militare.
E' in questo contesto che il beneficio, poco alla volta, diviene il secondo elemento (quello patrimoniale) del futuro feudo.
All’inizio le terre ai combattenti venivano date in precària (forma di concessione agraria usata dalla Chiesa). Veniva preferita perché le terre scelte per le assegnazioni erano per lo più ecclesiastiche ed avevano il vantaggio, essendo la Chiesa istituzione pubblica, di essere abbondanti. Questo tipo di precària medievale richiama alla memoria il precarium romano ma in effetti se ne distingue nella sostanza. Infatti il precarium era un contratto gratuito e provvisorio; la precaria, invece, non era un contratto, era a termine e non era gratuita.
La precaria usata per finanziare l’esercito nell’ultima età merovingia era piuttosto particolare poiché al posto della rituale richiesta del futuro concessionario e della libera contrattazione stava la decisione unilaterale del re espressa in forma normativa in un capitolare. Pur scomparendo presto di scena, rimase l’abitudine di distribuire terre della Chiesa così come si mantenne saldo il legame del beneficio col servizio militare.
Caratteristica del beneficium dell’età carolingia era quello di essere temporaneo e di essere vessato dalla revocabilità ad libitum. E’ proprio questa caratteristica a far si che le terre date in beneficium non risultassero, nella normalità dei casi, da alcun atto pubblico, cosa che veniva invece usata proprio per dare all’atto il carattere della firmitas et stabilitas. La mancanza
di atti scritti
fece si che abili approfittatori vendessero la terra a terzi col patto di
ricomprarla subito dopo e tale ulteriore transazione risultasse da atto
notarile. Per porre rimedio a tali disordini i sovrani furono costretti a
mandare missi dominici in varie città per accertare lo stato dei vecchi
benefici laici ed ecclesiastici.
3) L’immunitas. Per comprendere la portata di questo terzo elemento bisogna partire dalla considerazione che nella prassi beneficiaria carolingia, molto probabilmente, i beneficia conservavano lo status di terre fiscali e della Chiesa; poiché esse erano quasi sempre immuni, tale carattere finì con l’affiancarsi agli altri due aspetti, personale e patrimoniale.
Da un formulario redatto dal monaco Marcolfo, si evince che l’istituto consisteva nel divieto per i pubblici ufficiali di esercitare la giurisdizione, di compiere atti preliminari o conseguenti ad un giudizio e di riscuotere ammende o tributi.
Di sicuro
esenzioni e divieti avevano come presupposto l’attrazione dell’ente
ecclesiastico nella protezione del sovrano, facendo si che si stabilisse un
rapporto diretto col re, scavalcando giurisdizioni e poteri locali.
La diversa considerazione e la diversa importanza che venne data agli elementi patrimoniale e personale, hanno permesso di determinare il carattere distintivo e peculiare del feudo italiano nei confronti di quello d’Otralpe. Infatti secondo l’insegnamento corrente il carattere tipico e distintivo del feudo italiano è rappresentato dalla patrimonialità (il rapporto personale, venne a tradursi in senso negativo, come atteggiamenti da evitare per non perdere il feudo, ed in questo modo lascerà sempre più spazio libero al carattere prettamente patrimoniale dell’istituto). Varcate le Alpi, invece il feudo continuava a privilegiare il rapporto personale conservando al vassallaggio un ruolo attivo, costituito da servizi da prestare. In Francia si sarebbe fatto ricorso all’homagium come rito e rapporto principali e tale homagium avrebbe reso il vassallo homo del signore dandogli, come nell’antichità, connotati quasi servili.
Tornando un attimo agli insegnamenti dei vecchi manuali in merito ai feudi ed al loro collegamento con la cultura carolingia, occorre ricordare come certa storiografia ha insegnato che Carlo Magno avrebbe diviso l’Impero in contee concesse in feudo ai suoi vassalli; questi a loro volta avrebbero ceduto parti del loro territorio ai più fedeli collaboratori, detti valvassori e quest’ultimi avrebbero fatto lo stesso cedendo pezzi di territorio ai valvassini. La piramide feudale, così costruita, è crollata di fronte all’evidenza della realtà: il termine feudo, così come quello di valvassore, non era stato ancora coniato; quello di valvassino pare sia stata una pura invenzione di qualche giurista. Altra inesattezza dei vecchi manuali è quella che racconta della divisione del territorio dell’Impero, sempre ad opera di Carlo Magno, in contee e marche. Anche qui occorre fare un po' di luce. Se è vero che il territorio dell’impero fu diviso in centinaia di province (che gli storici preferiscono chiamare comitati), ognuna affidata ad un conte, è altrettanto vero che tali province non diventavano proprietà del conte, il quale era semplicemente un funzionario che governava quelle terre in nome del re e che poteva, da questi, essere revocato in qualunque momento. In quanto alle marche, poi, altro non erano che comandi militari posti sui confini, che inizialmente venivano chiamati, con il termine romano, limes. Vi era infatti il limes Avaricus, verso la Pannonia, il limes Hispanicus, oltre i Pirenei, quello Britannico ecc. Solo col passare del tempo i limes avrebbero assunto il nome di marche. Sembra che ciò sia avvenuto quando, l’unico ducato longobardo rimasto in Italia, e cioè il ducato di Spoleto, venne diviso nelle due unità territoriali di Spoleto ed Urbino, corrispondenti all’incirca alle attuali Umbria e Marche. Il nome di Marca o Marche, rimase a questo secondo territorio, e si iniziò a designare con questo nome tutte le entità territoriali più ampie che rappresentavano regioni di confine. Queste circoscrizioni erano, infatti, più ampie dei comitati, ma non li sostituivano; il loro scopo era quello di incorporarne un certo numero al fine di coordinarne lo sforzo militare. I titolari di questi comandi non erano chiamati marchesi (titolo che venne in uso solo con Ludovico il Pio), bensì conti o prefetti. Eginardo, a proposito della battaglia di Roncisvalle e della morte di Rolando, lo definisce “Britannici limitis praefectus”.
IL PROBLEMA DELL’EREDITARIETA’ DEL FEUDO
Il feudo inizialmente non possedeva il carattere dell’ereditarietà. Infatti il territorio dato in beneficio poteva essere revocato in ogni momento; il carattere della stabilità e dell’ereditarietà non gli apparteneva ancora. Il cammino verso l’ereditarietà dei feudi, passa attraverso due tappe fondamentali: il Capitolare di Quierzy e l’Edictum de beneficiis.
Nell’877 Carlo il Calvo, penultimo imperatore della dinastia carolingia, indisse il capitolare di Quierzy. Erroneamente si considerò questo capitolare l’atto con il quale si concesse l’ereditarietà dei feudi maggiori. In realtà, invece, nel capitolare il re prometteva solo di adoperarsi a conservare ciascuno nella dignità e nel rango che gli spettava; ad es. nel caso un conte fosse morto mentre il figlio si trovava al seguito del sovrano l’amministrazione della contea sarebbe stata affidata ad un consiglio di reggenza finché di quegli ‘onori’ “per nostram concessionem”, come specificava la norma, potesse essere ‘onorato’ il figlio. E’ quindi evidente che occorreva ogni volta una reinvestitura; ciò fa venire meno l’automatica successione del figlio al padre . Si precisava, poi, che in mancanza di figli l’imperatore avrebbe scelto un successore a piacimento. Più che di ereditarietà, pertanto, si trattava di un impegno del sovrano a reinvestire i figli. In quanto all’oggetto della concessione, l’honor, si sa che questo termine varcate le Alpi designava le concessioni terriere, mentre è dubbio se il capitolare di Quierzy comprendeva in esso anche la dignità e l’ufficio comitale. La norma, infine, non si riferiva a tutte le categorie di nobili ma ai soli conti.
Di ben altra portata fu, invece, l’Edictum de beneficiis del 1037. E’ interessante ripercorrere le tappe che portarono all’emanazione da parte di Corrado II di quest’editto.
La società europea, tra X ed XI secolo, subì una notevole trasformazione, grazie soprattutto allo sviluppo economico ed alla crescita demografica che caratterizzò quel periodo. Anche la trasformazione dell’agricoltura da estensiva in intensiva, contribuì ad invogliare lo sfruttamento di terre lontane dalle città. Ciò comportava, però, un notevole sforzo soprattutto economico consistente nella costruzione di strade, edifici e canali d’irrigazione, sforzo che poteva essere compensato solo dalla certezza che quelle terre rimanessero stabilmente nel patrimonio di una famiglia. Inutile, pertanto, dire che la natura dei benefici che garantivano un godimento solo temporaneo era del tutto contrastante con tale esigenza ed ancor più con quella della nobiltà cittadina che senza il riconoscimento dell’ereditarietà di quei beni che ne garantivano la sopravvivenza (e cioè del patrimonio fondiario) si sentiva continuamente minacciata ed in pericolo d’estinzione. Solo l’ereditarietà del patrimonio, quindi, poteva garantire la permanenza in quello status.
Quando Corrado II venne in Italia per combattere il suo potente arcivescovo Ariberto, ebbe bisogno dei molti milites minori del suo regno. Questi, che erano in rivolta con i loro seniores che li opprimevano e gli revocavano arbitrariamente i benefici, videro prospettarsi all’orizzonte un’occasione da non perdere: quindi offrirono il loro aiuto all’imperatore, in cambio dell’ereditarietà dei benefici. Corrado II fu quindi costretto a cedere alla richiesta ed il 28 maggio 1037 emanò in loro favore il famoso Edictum de beneficiis. Nessun miles primi o secondi ordinis investito di benefici su terre fiscali o della Chiesa poteva esserne privato se non per propria colpa. I figli succedevano nei benefici ed in loro mancanza i figli dei figli, eccezionalmente i fratelli. Era vietato ai signori esercitare i loro diritti proprietari permutando i benefici o assoggettandoli a precarie o livelli senza il consenso dei beneficiari. La portata storica del provvedimento consistette nel fatto che la stabilità dei benefici, aprì la strada alla costruzione del feudo lombardo.
UNO SGUARDO AL FEUDO NELL’ITALIA MERIDIONALE: CENNO SUL SERVIZIO MILITARE
I feudi potevano ottenersi: per concessione regia, per successione, a titolo di dote, per compravendita[1], per permuta. In questo ultimi due casi si potevano ottenere dal precedente proprietario o direttamente dalla Curia.
Il feudo posseduto personalmente ed ottenuto direttamente dal Re, dalla Curia o da altro feudatario era detto in demanium o in capite. Chi
possedeva un feudo in demanium et in capite, poteva concederlo ad altri, gravando questa concessione con l’obbligo di un servizio da prestare al
concedente. I feudi oggetto di tale subconcessione furono detti inizialmente quaternati secundum quid per differenziarli da quelli posseduti in demanium che si definivano quaternati simpliciter. Anche la subconcessione, al pari della vendita, necessitava del regio assenso.
Il feudo, che poteva essere integro[2] o non integro, o come anche si diceva feudum et pars feudi, poteva consistere in città, castelli, villaggi, terre abitate o disabitate, case, terreni, vigne, selve e mulini. Potevano consistere anche nel possesso di un certo numero di villani, affidati e raccomandati[3].
Tutti i feudatari, grandi e piccoli, laici ed ecclesiastici, avevano l’obbligo di prestare il servizio militare. Chi non poteva farlo personalmente (ecclesiastici, donne, inabili), era tenuto a pagare una contribuzione che veniva detta adohamentum[4]. La quota di adoa pagata in tempo di guerra poteva essere richiesta dal barone al suo vassallo. Inizialmente la somma da richiedersi fu stabilita in un terzo, mentre in seguito, il Re Carlo II d’Angiò, nel 1289, consentì che venisse aumentata fino alla metà. L’obbligo del servizio militare veniva assolto, oltre che con la propria persona, anche prestando un certo numero di militi, che era diverso, a seconda del valore del feudo. In genere per ogni 20 once di rendita feudale il barone, oltre la sua persona, doveva condurre un milite. Per milite non deve intendersi la singola persona, bensì un uomo convenientemente fornito di armi e cavalli e quant’altro necessario, accompagnato da due scudieri ed un armigero.
Oltre al milite, il feudatario [5] dava anche un certo numero di servientes che prestavano il loro servizio a piedi (pedites o anche balistrarii, se forniti di quest’arma).
Solo qualche raro privilegio poteva esentare il feudatario dal prestare il servizio militare. I feudatari in capite rispondevano, per questo servizio, direttamente al sovrano, mentre i suffeudatari rispondevano al feudatario a quo tenebant.
Relativamente alla prestazione di questo servizio, non è possibile stabilire una regola generale in ordine alla sua durata ed al mantenimento dei militi e dei serventi, durante la spedizione. Qualche principio è possibile ricavarlo dai capitoli di Papa Onorio IV e di Carlo Principe di Salerno[6]. Se la guerra avveniva nel regno, il feudatario o il milite, era tenuto a servire personalmente ed a proprie spese, fatti salvi particolari consuetudini e privilegi; la durata del servizio militare era di tre mesi, se il feudo era integro ed abitato, di quaranta giorni se si trattava di feudo minore e disabitato.
L’obbligatorietà del servizio militare da parte dei Baroni, fu oggetto, nel 1795, di un’interessante discussione tra l’Avvocato fiscale, Nicola Vivenzio ed il Principe di Canosa, D. Antonio Capece Minutolo.
Il primo sosteneva che tutti i baroni erano tenuti a prestare il servizio militare e, quando tale servizio non fu più richiesto, erano comunque tenuti al pagamento della relativa quota di adoha. Il Principe di Canosa, invece sosteneva i diritti dei baroni affermando e dimostrando[7] che pur essendo vero che la prestazione del servizio militare era obbligatoria da parte dei baroni, tuttavia lo era solo per quelli in possesso di feudi che erano stati concessi gratuitamente dai sovrani, come ricompensa per i servizi prestati. Lo stesso non poteva dirsi per i feudi nuovi, che erano stati acquistati e non potevano quindi essere soggetti ad un simile obbligo: “Cercate di confondere gli Antichi feudi con i novelli, per indi ricavarne l’illegittimo corollario, che i baroni presenti obbligati sieno a queste prestazioni, e stretti conseguentemente da quei doveri istessi, dà quali erano i primi”.
Infatti i feudi antichi venivano concessi come ricompensa dei servizi militari resi, mentre quelli nuovi erano stati resi dal Fisco, contrariamente agli altri, corpi venali e come tali non essendo più concessi come “ricompensa delle virtù e del valore” ma essendo comprati “a caro prezzo” non potevano essere soggetti ai medesimi obblighi.
La storia del feudo termina, nel Regno di Napoli nel 1806, e qualche anno dopo, 1812, in quello di Sicilia. Dopo aver traghettato la storia d’intere generazioni attraverso il medioevo ed oltre, fino alle soglie del XIX secolo, quest’istituto cede il passo ai tempi moderni, per i quali un’economia di tipo feudale non era più adatta. E’ una storia gloriosa quella del feudo e della feudalità, è la storia di un’istituzione che, per dirla con il Crolallanza “è stata un primo passo per uscire dalla barbarie, il passaggio dalla barbarie alla civiltà”.
BIBLIOGRAFIA:
E. CORTESE – Le grandi linee della storia giuridica medievale – Ed. Il Cigno, Roma, 2000;
E. CORTESE – Il diritto nella storia medievale – Il Cigno Galileo Galilei, Roma, 1995;
ANGELO SQUARTI PERLA – Titoli e Nobiltà nelle Marche – 2002.
ALESSANDRO BARBERO – Carlomagno un re per l’Europa - Medioevo Dossier, Anno I, n. 2/1998.
P. BIANCHI,
M. CHIERICI,
E. PIRELLA,
B. ROSSI
– Storia d’Italia – F.lli Fabbri Editori, Milano, 1965;
BARTOLOMEO
CAPASSO
– Sul catalogo dei feudi e dei feudatari – Arnaldo Forni Editore,
2002 (rist. an. dell’ed. di Napoli, 1870);
NICOLA
VIVENZIO
– Del servizio militare dé Baroni nel tempo di guerra – Alrnaldo
Forni Editore, 1987 (rist. an. dell’ed. del 1796);
ANTONIO CAPECE MINUTOLO – Riflessioni critiche
sull’opera del Vivenzio – Arnaldo Forni Editore, 1987 (rist. an.
dell’ed. del 1796).
[1]
Oltre al tema dell’ereditarietà, anche un’altra caratteristica di
quest’istituto, venne a modificarsi nel corso dei secoli. Mi riferisco
all’inalienabilità. Come ben sappiamo, infatti, i feudi erano considerati
per principio inalienabili. Basti ricordare a questo proposito le
costituzioni di Ruggero I e di Federico II che ne vietavano espressamente
l’alienazione. Tuttavia, nella prassi, l’alienazione divenne un fenomeno
ricorrente come dimostrano ad es. alcune regie prammatiche negli anni 1531
(n. 4 di Carlo V), 1581 e 1586 (prammatiche “De feudis”, nn. XVII e XXVI).
Essa, però, non poteva avvenire sic et simpliciter con la vendita, ma si
considerò, necessario ed essenziale, il Regio Assenso. In questo modo si
creava un espediente per mezzo del quale si restituiva nelle mani del re la
prerogativa della grazia sovrana.
Nell’Italia meridionale, in seguito
all’istituzione dei cedolari, l’iscrizione in essi costituiva prova del
vassallaggio verso il sovrano ed all’iscrizione conseguiva la presunzione
dell’effettivo esercizio della giurisdizione feudale sui feudi.
[2] Il feudo intero o integro era quello la cui rendita equivaleva alla prestazione del servizio di un milite.
[3] Gli affidati o recommendati, erano uomini liberi che andando a vivere in un altro luogo, si raccomandavano alla protezione del feudatario al quale dovevano solo rendite e presenti (redditus et salutes), non anche opere personali (servitia) ai quali erano invece tenuti i villani.
[4] E’ da considerare, però, che in alcuni casi per i minorenni il servizio militare veniva prestato dal Balio, mentre le donne si servivano di un sostituto.
[5] Tuttavia quest’ulteriore contribuzione non era prevista per tutti i feudatari.
[6]
Citati dal Capasso: ‘Sul catalogo dei feudi e dei feudatari’–
Arnaldo Forni Editore, 2002 (ristampa anastatica dell’edizione di Napoli,
1870);
.
[7]
Antonio Capece Minutolo – Riflessioni
critiche sull’opera del Vivenzio – Arnaldo Forni Editore, 1987
(rist. an. dell’ed. del 1796).