Il volume in originale della seguente monografia, è conservato presso la Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria
P
E R
GLI EREDI DEL FU BARONE ANGELONI
CONTRO
I
CITTADINI DEL COMUNE DI S. PIETRO-AVELLANA.
PRESSO
S.E.
il Ministro Segretario di Stato
meritevolissimo
della Regal Segreteria
degli
affari interni ec. ec.
(
3 )
F
a t t o.
A’ 17:
Settembre 1746: sulla contestazione
, allora
pendente nel disciolto S. R. C., tra
la Comune di S.
Pietro-Avellana, gli Amministratori
delle Cappelle, ivi
erette , ed il fu Barone D. Berardino
Angeloni , per
le servitù , ed usi , che quelli
lodavano nell’ex feudo
di Montemiglio
, sito oltre i confini delle loro perti-
nenze , si emise , facto verbo , decreto , quod
ma-
gnificus
Baro D. Berardinus Angeloni manutenea-
tur
in possessionis feudi Montismilii , cum omnibus e-
jus urisdictionibus , et proinde Cives Terrae S. Petri
d’
Avellana , atque administrators , coloni , et con-
ductores
Cappellarum dictae Terrae non accedano ad
dictum feudum, ejusque territorium, sub poena duca-
torum 5oo. per quemlibet , aliisque poenis ad arb i-
trium S. R. C. ,
et respectu deductorum , pro par-
te
Universitatis dictae Terrae , quam pro parte dicta-
rum
Cappellarum, infra quatuor dies audiantur partes.
Indi essendosi incorso nella trasgressione del giu-
Dicato , dopo compilate le istruzioni
, con altro det-
tame de’ 27: Giugno 1747: si prescrisse :
(
4 )
Quod Vitus Morelli , Thomas Martino , et Ami-
Cus
Tristanus citentur , et capiantur , et committatur
Execution
Regiae Curiae Civitati Iserniae, quae in om-
nibus
observare faciat decretum S. R. C. Latum sub
die
17: mensis Septembris elapse anni 1746.
Si
produsse dalla Comune , e dagli Amministra-
Tori
delle Capelle il rimedio della declamazione colla
regia
decretazione munita della clausola, executo De-
creto
S. R. C.
Contro del fatto proprio poi si promosse la qui-
stione
de’ Tribunali , sull’assunto , che la cognizione
della
causa competeva alla Regia camera della sum-
maria.
S’ ignora la prima regia decretazione dell’a-
bolita
Regàl camera di S. Chiara. Consta però , che
a’
4 Giugno 1749: dichiarò : Bene fuisse, et
esse provi-
sum,
per dictam Regalem cameram , sub die I. Fe-
bruarj
anni 1748, verum, respectu servitutum praeten-
sarum
super portionibus , forsan spectantibus Baroni
Angeloni
, S. R. C. de justitia provideat :
vale a
dire
, che per la ragion feudale soltanto proceder po-
teva
la Regia camera , e non per le dedotte servitù ,
ed
usi, come dalla copia della fede dell’ex scrivano
sulla
specie (I).
Quindi dal già S. R. C.
furono rinnovati gli
___
(I)
Num. I de’ documenti.
(
5 )
ordini
di manutenzione a prò del fu Barone , e le pe-
ne
contro li cittadini, ed i coloni delle Cappelle (I).
Ad istanza degli Amministratori pendeva nella
Regia
camera la dimanda, per l’assegnamento di una del-
le
tre parti dell’ex feudo in parola. Si era impartito,
termine
ordinario, coll’aggiudicazione intanto del richie-
sto
contingente. Dopo eseguitasi la indicata seconda
lettera
provvisoria , per l’ex attuarlo Chiaruzzi, senza
però
la divisione effettiva dell’ex feudo, tra le Cappelle
ed
il fu Barone, con altro dettame del 18: Luglio 1860:
si
ordinò , quod pro executione decretorum
Regiae
camerae,
terminus alius datus currat, et correre intel-
ligatur
ab hodie , in quo termino audiatur Regius
Ficus
in suis juribus , et interim , exequator assi-
Gnatio
territorium facta per actuarium Chiaruzzi in
beneficium
Cappellarum S. Petri de-Avellana , pro
octo
ex viginti quatuor portionibus, et hoc citra prae-
judicium
Regj Fisci.
Necnon fiat affictus integri feudi , auditis inte-
Resse
habentibus, per Curiam Castrisanguinis , et affic-
tuarii
se obligent de solvendo in beneficium praedicta-
rum
Cappellarum , octo ex viginti quatuor portioni-
bus
(2).
___
(I)
Num. II. d.
(2)
Num. III. c. IV. d.
(
6 )
Così fu eseguito nelle forme, nelle condizioni , e
patti
(I)
dell’affittanza esclusivi delle servitù , ed usi.
Nella
stessa guisa furono rinnovate sempre le locazio-
ni
(2)
con gli uniformi ordini della Regia camera
sino
alla trasgressione di essi usatasi da que’ citta-
dini
per opera de’ membri della Commessione ecclesia-
stica
locale.
___
(I)
Parole del patto.
2. ° Che con detto affitto
s’intende compreso quanto è
in detto feudo , cioè l’erbaggio d’inverno ,
e di primavera
e di està, e di autunno , senza che vi possono
venire a pa-
scolare altri animali.
(2)
Parole dell’obbligo penes acta
Regiae camerae , pel
successivo
fitto del 1768.
Non possono immettersi animali
esteri, e specialmente
della Terra di S. Pietro-Avellana . . . . che non
possono
incidersi alberi , fuori delle legna morte , che
serviranno
per uso de’ pastori , e coloni dentro il feudo.
Parole
del patto sul fitto del 1787.
Con
tutti que’ patti , e condizioni apposti nel consenso
di detti procuratori , e siccome si è ordinato
colle provvi-
sioni della Regia camera, e cò medesimi patti ,
e condizioni.
Del 1795, con osservarsi tutt’i patti, e condizioni oppo-
Sti ne’ precedenti affitti.
Del 1799, durante un quadriennio, e co’ medesimi patti,
e condizioni opposti ne’ passati affitti.
Dell’affittanza del 1807: rinnovata, per tacita conduzio-
ne per molto tempo. Co’ medesimi patti e
condizioni.
(
7 )
In
questo stato di cose la Comune, tra’ capi de’
gravami dedotti contro l’ex utile
possessore casinese,
e per esso del Regio demanio ella già
Commessione
feudale, nessun motto fece de’
pretesi usi, e servitù nel-
l’ex feudo di Montemiglio contro il
Barone D. Lo-
renzo Angeloni figlio del fu Barone
D. Berardino ,
né delle Cappelle ; imperciò con le
due sentenze, una
cioè del 27: Settembre 1809: e
l’altra de’ 24: Aprile
1810: pregiudizio non s’inferì ai
decreti del S. R. C.
Silenzio dalla medesima , anche si usò, per detto
ex
feudo , allorché a’ 2 Settembre dell’istesso anno
si
elevò il verbale di verifica degli usi innanzi al Com-messario ripartitore ,
simultaneamente , e per l’altro ri-
conosciuto
sotto il nome di Cantalupo , e S.
Marti-
no,
spettante al Regio demanio. Il Barone D. Lo-
renzo
, e gli Amministratori delle Cappelle prestaro-
no
il consenso , che quello restasse indiviso. Il Ba-
rone
però si riserbò le ragioni , anche in virtù de’
giudicati
contro chiunque vi lodasse diritto ; quindi
dal
Commissario, coll’ordinanza de’ 9 Decembre 1811:
si
dichiarò >> Il feudo di Montemiglio
continuerà ad
essere
nello stato, in cui attualmente è, esente da di-
visione.
A fronte di tutto ciò, la Comune, in seguito del
Decesso
del Barone D. Lorenzo , e
propriamente nel
1833,
convenne il Barone D. Domenicantonio d’Alena
(
8 )
D.
Bartolomeo Ricciarelli , e D.
Maria Giuseppa
Angeloni
coeredi di quello presso l’Intendente di Mo-
lise,
per gl’indicati usi , e servitù. Ne basò l’azione
alla
risoluzione del Decurionato de’ 25: Luglio det-
to,
ma con gli analoghi considerandi sulla specie ,
si
emise, a’ 22: Novembre detto, ordinanza di
non a-
versi
provvidenza da dare sopra l’indicata delibera-
zione.
In
vista di essa dal Consiglio degli Ospizj del-
la
stessa provincia , a’ 25: detto , si dispose l’affitto
delle
erbe vernotiche , e delle ghiande
dell’ex feudo.
Reclamo de’ cittadini della Comune pressola giu-
Stizia
di S. E. il Ministro Segretario di Stato degli
affari
Interni. Allora fu che, con Ministeriale de’
detto anno, Egli stimò ordinare, che il Con-
siglio
dell’Intendenza sentisse le parti in contraddizio-
ne,
dopo la esibizione de’ loro titoli, e provvedesse in
giustizia.
Rimesso l’affare al medesimo , si produsse da
quegli
una sola carta privata de’ 2 Febbraio 1737, por-
tandola
sottoscritta dal fu Abate D. Giustiniano Ange-
loni,
dal Padre archivista del Monistero di Montecasino ,
mentre
che quello non era il Barone , né col detto
Archivista
aveva la necessaria procura , ed il
Regio
Assenso
per la pretesa convenzione.
A tal foglio si diede nome di capitolazione per
Compascolo
nell’ex feudo da’ 29: Settembre a’ 25: Mar-
(
9 )
zo
di ciascun anno. Dal Consiglio , fattosi
riflesso al-
la
inefficacia di essa , ed al
posteriore decreto del
S.
R. C., ed adottandosi le considerazioni elevate dal-
lo
Intendente nella di lui ordinanza , si
rese avviso ,
a’
12: Aprile 1834, ritenersi
detta ordinanza, malamen-
te
impugnata da’ cittadini di S. Pietro-Avellana , ed
ove
questi credono di poter sperimentare le loro ra-
gioni,
per i pretesi diritti degli usi civici di compascuo,
potranno
sperimentargli ne’ Tribunali ordinarii in li-
nea
petitoriale.
Nuovo richiamo de’ medesimi
a S. E. il suddet-
to
Ministro; quindi dalla sua saggezza , con
Ministe-
riale
de’ 9 Luglio 1834, ritenutone l’esposto, si parte-
cipò
all’Intendente , che dalla già Regia camera ,
con
decreto de’ 5 Luglio 1781: si ordinò di farsi la
divisione
dell’ex feudo di Montemiglio, per due terze
parti
al fu Barone Angeloni , e l’altra alle Cappelle:
rimanendo
ferme le servitù competenti alla Università.
Che que’ cittadini le hanno sempre esercitate con
li
usi , anche per effetto dell’ordinanza del Commes-
sario
ripartitore del 1811; in conseguenza pareva,
che ciò
sia
valuto a costituire quel tutto , che ha acquistato
forza
di giudicato , e contro di cui sembrava , che
non
possa valere il decreto del S. R. C. del 1746:
perché
rivocato dalla già Regia camera.
Che da ciò discende chiaro di essersi la cosa
(
10 )
conservata
nel 1811: nella sua integrità ; imperciò ,
pareva
, che le di lui determinazioni non potessero
aver
luogo , né era ammessibile l’affitto dell’ex feu-
do
nel modo immaginato , perché mancherebbero a’
cittadini
gli usi ; quindi S. E. si servì invitarlo a prendere tale temperamento ,
prevedendolo di esserli
sempre
aggradevole le ulteriori osservazioni.
Anzi , con altra Ministeriale de’
24: Dicembre
1834
, arrestandosi all’antecedente de’ 9 Luglio detto,
si
benignò ordinare , che non
essendovi luogo ad ul-
teriori
discettazioni, dar si dovessero le
disposizioni ,
che
si convengono nel senso della stessa. Intanto i ri-
chiamanti
, con accanito ondeggiamento
popolare ,
usurparono
circa 150: Cerri, e Faggi atterrati
nell’ex
feudo
dal tempestoso , e non mai udito
vento , ad-
dentarono
agli altri, formando, a gara, le carboniere fu-
manti
, e si appropriarono le ghiande ,
come da’ re-
clami
presso l’Intendente.
Ciò ritenuto; ad oggetto di osservarsi ,
se l’or-
dinanza
del Consiglio , corrispettiva all’altra dell’In-
tendente
, sia avvalorata nel diritto ,
per parte degli
eredi
del fu Barone D. Lorenzo Angeloni si fissano
le
seguenti :
(
11 )
Quistioni.
I .
L’azione di quelli su li dedotti usi, e servitù,
per
rito , è ammessibile?
2 .
Nell’ipotesi
affermativa : dessa è ben fondata
nel
merito?
§
I .
Inammessibilità della contraria azione.
Presso il popolo latino era di tal peso
l’azione ,
che
non poteva istituirsi ad arbitrio. Ne
populus , di-
ce
Pomponio , prout vellet institueret ff. de
orig. jur.
Ne’
considerandi della L. de’ 25: Marzo 1817: per la
Procedura
del contenzioso amministrativo, si avverte >>
Le
forme de’ giudizj sono destinate ad assicurare ,
sempre
più la proprietà de’ contendenti: allorché ,
quindi
esiste un giudicato , con piena
cognizione di
causa
emanato , ed inappellabile , vana è ogni oppo-
sta
azione, e speculazione. Rebus quidam judicatis
standum est :
L. I. Cod. de re judicat.
Nella
specie , co’ decreti del già S.
R. C., il fu
Barone
D. Berardino Angeloni fu mantenuto nel pos-
sesso
dell’ex feudo di Montemiglio, cum
omnibus ejus
juribus
, et jurisdictionibus ,
e si fulminarono le pene
a’
cittadini di S. Pietro-Avellana di accostarsi in es-
(
12 )
so
: anzi posteriormente si spedì l’ordine di arresto
personale
contro taluni di essi per essere incorsi nel-
la
trasgressione.
Consta poi, che le locazioni dello stesso ex feudo
Scritturate
, in virtù de’ dettami della già
Regia came-
Ra
, furono ,
per anni di lungo treno , esclusivi sem-
Pre
delli dedotti usi , e servitù.
Consta , che col verbale di verifica del 1810. e
colla
ordinanza del 1811. del Commissario ripartitore
non
impugnata nel corso di tre mesi , a
forma del-
l’art.
5. del decreto de’ 13 Agosto
1809, niuna offe-
sa
si rese all’originaria natura del medesimo ex feudo.
Dalle controparti , però si
è assunto presso S. E.
il
suddetto Ministro , che col decreto
della già Regia
camera
del 1781: furono conservate alla loro Comu-
ne
le servitù attive. Se alla giustizia dello stesso si
fusse
rassegnato il vero , non avrebb’Egli
rese le in-
dicate
Ministeriali , di cui nel tirarsi
le linee sulla ra-
gione
degli eredi del Barone , si ha
tutto il rispetto.
Dopo lunghi anni di silenzio , si
è da essi rap-portato un preteso dettame ,
non mai significato, né
eseguito.
Se fusse esistito in regola , la
già Regia ca-
mera
, non avrebbe prima , e dopo di
esso , in tanti
lunghi
anni , ordiinate le suddette
affittanze generali
dell’ex
feudo , in cui s’inclusero
l’erbe vernotiche ,
e
le ghiande. Se ne sarebbe fatto uso
presso le con-
(
13 )
testazioni
successive. Ne’ giudizj tutto
debb’essere lu-
ce
, e scienza, diversamente non si dà
retto giudicato.
E’ detto poi nel fatto , che
dalla Regàl camera
di
S. Chiara , nel decidersi la questione de’ Tribunali
si
ordinò , che il S. R. C.
provedesse di giustizia ,
per
le servitù dedotte della Comune, percui
dal me-
desimo
si rinnovarono gli ordini di manutenzione a
pro
del fu Barone , e le pene contro
de’ cittadini ;
dunque
la già Regia camera , indi avrebbe
proferito ,
incompetentemente
il decantato decreto :
il che non
è
plausibile : imperciò debba riputarsi apogrifo ,
o
come
non emanato.
Né detto passato Magistrato avea attribuzione di
rivocare
il dettame del già S. R. C. passato in giu-
dicato,
ed eseguito. Par, in parem, non
habet imperium.
Nella specie , neppur uguale
potea dirsi al me-
desimo
, perché sfornito di giurisdizione
della Regàl
camera
di S. Chiara.
Da ciò la conseguenza, che
i decreti del S. R. C.
formarono
stato ineluttabile, e furono
appunto la bus-
sola
del retto cammino nelle procedure sulle provvi-
denze
, ed ordinanze posteriori. Ad essi
dunque non
può
resistersi. Post rem judicatam, nihil quaeritur L.
56.
ff. de re judic., tanto
più che avverso l’ordinanza
del
Consiglio d’Intendenza non si è prodotto il richia-
mo
da que’ cittadini nella G. C. de’ conti , a’
termini
(
14 )
dell’art.
219: della suddetta legge
del 1817. Era di
tanta
autorità il già S. R. C., che Decio,
parlandone,
afferma : Auctoritas S.
R. C., Neapolitani me terret;
in qualunque modo quindi si mira l’affare , la giu-
stizia privata richiede , e
l’ordine pubblico consiglia
l’inammessibilità dell’azione ,
per i dedotti usi , e
servitù.
§
II.
Inefficacia di essa nel merito
E’ scritto nelle L. 2. ff. de probat.
>> Ei
incumbit
probatio,
qui dicit, non qui negat
>>. Altrimenti Acto-
re
non probante , reus absolvitur.
Nella emergenza , i
reclamati usi , e servitù si
riducono
a semplice asserzione sottoposta dal già S.
R.
C. alle tenebre del termine
ordinario , non mai
dalla
comune compilato, per essersi
conosciuta , prima
dell’ultimo
di lei entusiasmo , la
irragionevolezza di
quanto
aveva dedotto, del pari, che sempre trascurò la
discussione
della istanza di declamazione.
D’altronde , la ingenuità dell’ex feudo basata a
quel
dettame eversivo degli usi, e servitù , a’
replica-
ti
affitti generali , ed a’ registri
di essi ne’ pubblici
monumenti
, si rende indelebile.
Gesta ,
quae sunt
traslata
in publica monumenta , habere
volumus per-
(
15 )
petuam
firmitatem
: L. 6. Cod. de re jud.
Dessa è
riparata
dalle mura di acciaro. Acta judicis ,
semel
promulgata
, perpetuam fidem faciunt.
Nel caso op-
posto
, col rovescio della ragion
civile , precaria ,
e
fluttuante
sarebbe sempre la proprietà , e le
liti non
avrebbero
mai fine.
Non è poi che colla ordinanza del Commissario
ripartitore
, essendosi rilasciato indiviso
l’ex feudo ,
la
cosa rimanè nella sua integrità, cioè
colla perce-
zione
degli usi. Consta dalla loro
antecedente inesi-
stenza
, ed il divieto penale di
esercitarli. La prete-
sa
continuazione di essi si sarebbe dichiarata nella
stessa
ordinanza. Non può comprendersi la
condanna
di
sopportargli , ove dalla Comune non
fu richiesta ,
non
vi è espressa , né era lecito
esprimersi contro
l’autoirità
della cosa giudicata. Essendo
allora l’ex
feudo
, anche indiviso tra il fu Barone
D. Lorenzo
Angeloni,
e le Cappelle , si comprende , che
tra di
essi
, e non con la Comune ,
restò , come si ratto-
vava
, esente dalle servitù ed usi.
Non varrebbe dirsi , che
nell’antecedente verba-
le
di verifica intervenne , anche la
Comune , avve-
gnacchè
Ella spiegò gli usi, soltanto
sull’altro ex feu-
do
di Cantalupo, e S. Martino. Imperciò non
può
oltrepassare
i limiti delle sue conchiusioni , né
il sem-
plice
di lei intervento silenzioso , rispetto
a quello di
(
16 )
Montemiglio,
induce a credere, che vi
rappresentasse
gli
usi , già vietati dal S. R. C.
Rimanè in sostanza
nella
sua natura indiviso, come lo fu
all’epoca del-
l’accesso
dell’ex attuarlo Chiaruzzi , perchè
è di ri-
pide
rocche, con boscaglie di spaventevole labirinto.
E’ notabile poi ripetersi , che
il fu Barone pre-
stò
il suddetto consenso , colla riseba
però delle ra-
gioni
contro chiunque vi lodasse dritto
ec.
Più! A
forma delle istruzioni demaniali de’ 11:
Marzo
1810: l’ex
feudo di Montemiglio , essendo
si-
to
fuori del tenimento della Comune , non
è per leg-
ge
soggetto ad usi classificativi per o cittadini della stes-
sa.
Si è osservato, ch’essa neppure vi rappresenta ser-
vitù
: ciò non ostante i richiamanti , oltre
le servitù
inesistenti
, vi lodono gli usi non dovuti.
Eglino, nel-
l’assumerne
il possesso, confondono la violenza in drit-
to
, e la trasgressione a’ giudicati
in ragione. Difatti ;
sulla
speciosa carta del 1737 , in cui
basano la capi-
colazione
, per l’uso del compascuo ,
da’ 29 Settem-
bre
a’ 25 Marzo di ciascun anno , non
possono prendere fondamento alcuno. Oltre a che è privata ecrit-
tura
, non riconosciuta , e non mai
eseguita , vi man-
ca
la legittimazione delle persone de’ concedenti , d’on-
de
sorge la eccezione perentoria del notorio difetto di
agirsi.
Imperciocchè si porta redatta col fu Abate D.
Giustiniano
Angeloni , in luogo del Barone di
allora.
(
17 )
e
coll’Archivista del Monistero di Montecassino, sfor-
niti
amendue delle necessarie facoltà, non
che del Re-
gio
assenso rispetto a detto corpo morale.
E’ poi regola antica >> Qui
transigit , quasi de re
dubia
, et lite incerta ,
neque finita transigit (I).
Nel-
la
emergenza non vi era necessità di transigersi gli usi
civici
in disputa nella mancanza del diritto della Co-
mune
in quel feudo separato dalle di lei coerenze, e
non
soggetto per legge a tali usi per i di lei cittadi-
ni.
Tale teoria illustrata da Freccia de
subfeudis, dal
Regente
de Ponte ne’ suoi consigli , e da
altri insigni
scrittori
della exfeudalità , con ragione fu
adottata nel-
le
indicate istruzioni demaniali ; quindi
nell’ipotesi
fallace
dell’ammessibilità della loro azione, non
è cer-
tamente
fondata nel merito : in conseguenza
ben decise
il
Consiglio d’Intendenza in vista del decreto del S. R.
C.,
che si ritenesse l’ordinanza dell’Intendente di non
esservi
luogo a deliberare , e riserbò a
quelli il giudizio petitoriale presso i tribunali competenti. Diversamente a-
avrebbe
violate le sanzioni sulla divisione demaniale, e la L.
I
. Cod.
Sententiam rescindi non posse. Ivi: Neque
suam,
neuqe
decessoris sui sententiam, quemquem posse retra-
ctare
dubium non venit.
L’ordinanza in esame , a buon
conto,
è solida, perché jus tributi
all’autorità del giu-
___
(I) L.
28.
Cod. de transact.
(
18 )
dicato;
salutare, perchè avvalorata dal Supremo potere
delle
leggi d’Inn’immortali. E testo espresso: Convenit
pretori
omnes, quos ipse in possessione misit tueri.
Conchiusione.
Dalle idee fin qui raccolte è dimostrato a pieno
l’assunto
degli eredi del Barone. Se essi
fussero giun-
ti
in tempo ad umiliare a’ superiori lumi di S. E. il
suddetto
Ministro , siffatte rispettose ,
e valevoli loro
ragioni
; certo si è che le avrebbe
riputate analoghe
alle
ulteriori osservazioni richieste , per
sublimi tratti
di
giustizia , colla Ministeriale
de’ 9 Luglio 1834 ;
quindi
i medesimi han forte motivo da sperare dalla
somma
saggezza dello stesso , che sarà
per accoglierle
in
giustizia , e riputarle efficaci ,
con ordinare all’In-
tendente
, che faccia consegnare ad essi in
forma ese-
tutoria
l’ordinanza del suddetto Consiglio de’ 12 : Apri-
le
1834: per gli effetti voluti dalla legge ,
ed intan-
to
disponga gli ordini più energici contro di
que’ cit-
tadini,
per ripararsi reati ulteriori, e
per la indenniz-
zazione
de’ gravi danni nell’ex feudo accagionati.
Giacomo
de Torres.
Fulgenzio Corio.
(
19 )
D
O C U M E N T I
Fede di verità dell’ex scrivano del già S. R.
C., e della contestazione, a
supplica del fu
Barone Angeloni , precedente
ordine del
Regio Consigliere commissario di farsi pro,
ut constat et actis.
Num.
I.
Copia – Per
obbedire, come devo al sopraddetto or-
dine
dell’Illustrissimo Principe Sig. D. Placido Dentice,
Regio
Consigliere, e commissario delle
cause vertono
nel
S. C.
, tra il magnifico Barone D.
Donato Be-
rardino
Angeloni, con l’Università , e
Cappelle
della terra di S. Pietro-Avellana
, attesto io
sotto-
scritto
scrivano del S. C., e della detta
causa , co-
me
avendo osservato gli atti della medesima ,
ritrovo,
che
a’ 19: Giugno dell’anno 1743: il detto magnifico
Barone
D. Donato Berardino Angeloni con supplica
espose
ritrovarsi nel pacifico possesso ,
anche in vi-
gore
di transazione passata col Regio Fisco di
un ter-
ritorio
sul feudo di Montemiglio , sito nella provincia
di
Contado di Molise ; e come nel
detto possesso ve-
niva
molestato dall’università ,
uomini , e Cappelle
della Terra di S. Pietro-Avellana ,
supplicò di vo-
(
20 )
lere
sperimentare le sue ragioni nel S. C.
, affine di
far
dichiarare di non essere perturbato nel
possesso
del
suddetto feudo. La detta causa fu
commessa al-
l’
illustre Duca di Montestarace Sig. D. Francesco
Antonio
Perrelli Regio Consigliere, e si
spedì l’ini-
bitoria.
E successivamente ad istanza del medesimo
Barone
, a’ 7 Maggio dell’anno 1743 ,
e ad istanza
della
detta Università , a’ 23 Giugno
del medesimo
anno,
fol.
5, e 13
e furono spedite, provvisioni d’inibi-
zione alle Corti,
e di trasmissione di atti. Ed
in fat-
ti
, per esecuzione delle dette
provvisioni della Regia
Udienza
di Lucera , fu trasmesso l’esame
di più te-
Stimonj
, fabbricato ed accapato ad istanza
della detta
Università
dalli 10: Febbraio 1743: per sino a 19: Lu-
glio
del medesimo anno.
Fra questo mentre si commettevano delle con-
trovenzioni
nel detto feudo , quando ad istanza
del
detto
magnifico Barone, con decreto del S. C. de’ 12
Giugno
1745 , se ne commise
l’informazione, la qua-
le
poi fu accapata dal quondam Francesco Gallo fu
scrivano
del S. C., mediante decreto del detto illu-
stre
Duca commissario , allora della
presente causa ,
fol. 6, e 18. Dopo varj atti fatti ad istanza
dell’una,
a
l’altra parte , fu a’ 17:
Settembre dell’anno 1746:
dal
S. C., a relazione del detto
illustre duca proffe-
rito
decreto.
(
21 )
Quod Magnificus Baro. D. Berardinus Angelo-
ni manuteneatur in possessione feudi Montismilii,
cum
omnibus ejus
jurisdictionibus, et proinde cives terrae
S. Petri ad Avellanam ,
atque administrators , co-
loni , et
conductores Cappellarum dictae Terrae non
accedano ad dictum feudum Montismilii, ejusque
Ter-
ritorium, sub poena ducatorum quincentum per
quem-
libet ,
aliisque poenis ad arbitrium S. R. C., et re-
spectu deductorum, tam pro pare Universitatis
dictae
Terrae, quam pro parte dictarum Cappellarum,
infra
quatuor dies
audiantur partes, facta tamen obligatione
per dictum magnificum Baronem de stando juri ,
et
solvendo quid quid fuerit judicatum, per idem S.
R.
C. viso exitu termini. Et Regia Udientia
provincia-
Lis, citra praejudicium poenarum incursarum per
Ci-
ves, et alios praefatae Terrae S. Petri ad
Avellanam,
det ordines necessarios ,
ne partes veniant ad arma ,
et eveniant scandala ,
et expediantur ordines dictae
Regiae provinciali Audientiae pro ordinibus
predi-
ctis – Hoc suum , come dagli atti fol. 21.
Ed avendo per esecuzione del
detto decreto fat-
to
, poenes
acta, l’obbligo ordinato , sono
state, pro
tempore ,
spedite ad istanza del medesimo più prov-
visioni
per esecuzione del detto decreto del S. C.
Ed a’ 5 Giugno 1747 , per
parte della detta U-
niversità,
e Cappelle si produsse la supplica
di recla-
(
22 )
Mazione colla Regia decretazione. >> Executo
decreto S.
R. C., fol. 67. E rispetto alla questione de’
Tribunali,
ritrovo,
che dalla Regàl camera di S. Chiara, a’ 4 Giu-
gno
1749, a relazione del quondam Illustre Marchese
D.
Giuseppe Andreassi Regio Consigliere della Regàl
Camera
, Capo di Ruota del S. C. ,
e Commissario
della
declamazione fu ordinato decreto. – Bene
fuis-
se, et esse provisum, per dictam Regalem Cameram,
sub
die prima Februarj anni 1748: verum respectu ser-
vitum praetensarum super portionibus , forsan
spectan-
tius Baroni Angeloni, S. R. C. de justitia
provident,
fol. 68 , quale decreto fu anche confermato dalla me-
desima
Regàl camera a’ 30, Luglio 1749, in piè del
la
supplica di detta questione de’ Tribunali ,
con de-
cretazione,
cum effectu exequatur Regia decretatio Re-
galis camerae S. Clarae, sub die 4 Junii 1749,
fol. 78.
In vista de’ quali ordini, furono
rinnovati gli or-
dini del S. C., e de’ Signori Commessarj, per la ma-
notenzione al detto magnifico Barone nel
possesso del
feudo
di Montemilio , con ordini penali ai Cittadini,
Amministratori , e conduttori delle Cappelle di
non
accostare nel detto feudo , né al di lui territorio ; e
sta
dato termine al dedotto, per parte delle Universi-
tà,
e Cappelle, stante l’obbligo fatto , per
detto ma-
unifico
Barone, de stando juri, et solvendo quid,
quid
fuerit judicatum ,
visu exitu termini. Il tutto in con-
(
23 )
Formità
, e per esecuzione di detto decreto
del S. C.
e
Regàl camera di S. Chiara, come dal fol.
70. Qua-
li
decreti, e provvisioni sono state anche da V. Illu-
strissima
spedite a’ 26 Settembre del corrente anno ,
come
dagli atti , fol. 90.
E pendono le cause della informazione accapata
dal
detto quondam scrivano del S. C. Francesco Gal-
lo
, e si sono spedite da V.
Illustrissima altre prov-
visioni, per la controvenzione commessa
dopo la spe-
dizione
delle provvisioni de’ 26: Settembre del corren-
te
anno di sopra riferiti , come dagli atti , ed in fe-
de
ec. – Napoli 12 Decembre 1760. – Giuliano Ba-
sile
scrivano del sacro consilio , e della causa.
Extracta est presene copia, c.
s., n.° quatuor in-
clusa presenti, cum subscriptione mei cognominis
in qua-
libet paagina
ejusdem ab actis initiatis. Acta
pro magni-
fico Barone D. Donato Berardino Angeloni cum U-
niversitate, et Cappellis Terrae S. Petri de
Avellana
ec. – cum quibus facta collatione concordat,
meliori rev-
visione sempre salva, et in fidem etc. – Datum
Ca-
stri Sanguinis, tempore accessus, die teertia
mensis Maii
1784. – Blasius Mosca Actuarius.
Num.
II. – Copia – Die 17: Julii 1747: Neap.
Per illustrem Ducem Montis Staraci D. FRan-
ciscus Antonium Perrelli , Regium Consiliarum ,
(
24 )
et
Commissarium ,
viris actis ,
ac retroscripto me-
moriali ,
fuit provisum , et decretum , quod
stan-
te causa introducta iin S. R. C., tam Regia Au-
dientia provincialis ,
quam omnes aliae Curiae infe-
riores hujus regni ,
in causa praedicta non procedano,
nec se intromittant ,
et acta , si quae sunt ,
ad di-
ctum S. R.
C.; sive ad praefatum Dominum Com-
miassarium ,
transimittant , quondam eius justitiae com-
plementum
ministrabitur.
Necnon,
pro executione decreti S. C. lati sub
die 17:
Septembris 1746: fol. 21, cum effectu magni-
ficus Baro D. Berardinus Angioloni manuteneatur
in
possessione feudi Montismilii , cum omnibus ejus ju-
risdictionibus ,
et proinde cives terrae Sancti Petri ad
Avellanam, atque administratores , coloni,
et condu-
ctores Cappellarum dicate terrae non accedano ad
di-
ctum feudum
Montismiliis , ejusque territorium
, sub
poena ducatorum quincentum per qumlibet ,
aliisque
poenis ad
arbtrium S. C. , et Regiae Curiae
civita-
tis Iserniae,
sic exequi faciat, hoc suum , et
expe-
diantur provisiones – Perrelli – Auriemma
actorum
magister.
E’
inserito nelle provvisioni spedite nello stesso
Giorno
de’ 17: Luglio 1747.
(
25 )
Num. III. – Copia.
In causa magnifici Baronis D. donate Berar-
dini Angeloni ,
cum Venerabilis Cappellis S. Petri
de Avellana ,
ut ex actis.
Die 18: mensis Julii 1760: Neap.
Per Dominum militem U. J. D. , D. Donatum
Cardillo regiae Camerae Summariae praesidentem ,
et commissarium, factaque per eundem de contentis
re-
latione in dicta Regia Camera , coram illustri
Mar-
chione D. Baldassarre Cito Locumtenente, aliisque
do-
minis praesidentibus ipsius , audito domino Fisci pa-
trono , et
partibus , fuit per Cameram ipsam
consen-
su provisum ,
e decretum , pro ut presenti
decreto
decernitur ,
et providetur, quod pro executione decre-
torum Regiae
Camerae , terminus alius datus
currat,
et currere intelligatur ab hodie ,
in quo termino au-
diatur Regius
Ficus in suis juribus , et interim
exe-
quatur assignatio territorium facta per actuarium
Chiaruzzi in beneficium Cappellarum S. Petri de
Avellana , pro
octo ex viginti quatuor portionibus, et
Hoc citra praejudicium Regii Fisci.
Necnon fiat affictus integri
Feudi , auditis inte-
resse habentibus ,
per Curiam Castrisanguinis , et
af-
fictuarj se obligent de solvendo in beneficium
predi-
ctarum Cappellarum octo ex viginti quatuor
portio-
(
26 )
nibus tantum;
hoc suum etc. Cardillo – Cardemone
actuarius
etc.
Inserito nelle provvisioni
de’ 22 Agosto 1760.
Num.
IV – Copia – Die 20 mensis Novemb.
1786 Neap.
Visiis memoriali D. Dominici de Mascia ,
cum
consensibus in calce ipsius praestitis ,
per magnificos
procuratores venerabilium Cappellarum S. Petri de
Avellana , et magnific Baronis D. Donati Berardi-
ni Angeloni , fol. 148 ad 149.
Per Dominum militem , U. J. D. Nico-
laum Viventio Regiae Camera e Summariae
praesiden-
tem ,
et commissarium , vigore Regalis
diplomatis diei
28: Dicembris,
fuit provisum decretum , quod
stanti-
bus
consensibus praedictis , citra
praejudicium jurium
partium, recipiatur obligation dicti magnifici D.
Do-
mnici de Mascia ,
cum alia idonea persona, per Cu-
riam civitatis Castrisanguinis pro continuatione
affi-
ctus feudi Montismilii , pro aliis quatuor annis
in-
caeptis , a
die vigesima quinta aelapsi mensis Februa-
rii currentis
annis 1786: cum omnibus pactis , et con-
ditionibus
contentis in suoradictis consensibus, ET CON-
VENTIS PRO
AFFICTU PRAECEDENTI
,
et pro summa
annuorum ducatorum tercentum decem, nempe ,
de
solvendo quolibet anno ducatos biscendum, et sex
, et
asses 66 2/3, in beneficium dictarum cappellarum, qua
(
27 )
obligatione
facta , dictus magnificus
D. Dominicus
de
Mascia manuteneatur , et quatenus
opus immitta-
tur
in possessione dicti feudi , pro
dictis quatuor an-
nis
ut supra , et execution committatur
eidem Curiae
Civitatis
Castrisanguinis, hoc suum, et expediatur ordi-
nes.
Viventius – Capasso actuaries.
Inserito nelle provvisoni spedite
nella suddetta
Epoca
de’ 20: Nov. 1786.
Tali estratti sono preso di me
Domenicantonio
Barone d’ Alena.