Progetto divisionale relativo all'eredità di Donato d'Alena juniore, Barone di Vicennepiane, Bralli e S.Martino - documento del 25 maggio 1848
In questa pagina viene pubblicata la trascrizione, fedele all'originale, del documento relativo all'ultimo progetto divisionale relativo alla divisione dell'eredità di Donato d'Alena juniore. Questo documento riveste una rilevante importanza poiché contiene informazioni sull'ubicazione e confinazione dei beni e la loro ripartizione tra i coeredi, indicazioni relative alla toponomastica locale, e riporta alcuni dati relativi alle professioni e mestieri di persone che a vario titolo vengono nominate nel progetto. Il documento, che si presenta come un manoscritto composto di circa 40 pagine, rilegate, è estremamente importante anche perché permette di capire molte delle vicende che prolungarono il processo di divisione dell'eredità per un periodo di oltre 26 anni.
NARRATIVA
Riguardante la Divisione di tutt’i beni della Successione Ereditaria
da avverarsi tra i Signori della Famiglia d’Alena, figli ed Eredi del
B.ne fu D. Donato d’Alena del Comune di Frosolone.
Stato di riforma del Progetto divisionale, che porta la data del dì 25 del mese di Novembre dell’Anno 1846, ed in corrispondenza del foglio di osservazione del Coerede D. Luigi d’Alena, Giudice della G.C.C. di Napoli, del quale se ne alliga copia al termine del presente Progetto.
Essendosi data comunicazione del sopracitato Progetto Divisionale a tutti gli Interessati, figli ed Eredi del B.ne fu D. Donato d’Alena, e perché non trovato adattato a spiegare le ragioni ed a basare con chiarezza i dritti de’ Coeredi istessi in talune parti del ridetto Progetto divisionale, si è divenuto concordemente alla seguente riforma.
Addolorati vivamente i Condividenti nel vedere annullati in parte, od in tutto più lavori, formati in diverse epoche da degni Soggetti, chiamati a trattare gli affari divisionali del retaggio del B.ne fu D. Donato d’Alena, e non sempre col legittimo mezzo di vere e sode ragioni, che da taluni Coeredi spesso spesso si sono messe in campo, nel lungo corso di anni 26, dall’epoca fin’oggi del defunto Testatore, genitore ed Avo de’ Coeredi tutti chiamati al beneficio della Sua Successione, a solo oggetto di sostenere le proprie opinioni, a favorire i particolari interessi. A sloggiare questo spirito di parte, e chiudere il varco alla continuazione di ferventi quistioni è stata forza ricorrere ai soccorsi estremi della Legge con l’elezione di un Arbitro, che informato di tutt’i particolari, ed animato dalle vere virtù sociali stabilisse lo stato della tanto desiderata, per quanto contrastata Divisione, dando a ciascun Condividente con Sentenza inappellabile quella tangente di Retaggio, che sorta dalla legge di Natura, gli vien garentita dal dritto Nazionale. Essa a pieni voti fu pronunciata per la degna persona di D. Vito Berni, Consigliere della G.C. de’ Conti di Napoli, ed all’uopo fu stipulato Istrumento di Compromesso tra le parti per mano del Notajo Sig. D. Giuseppe Scotto del fu Giovan Pietro nel dì 12 giugno 1847 nella medesima Città di Napoli, e dal perché tra le altre disposizioni, stabilite nel detto Istrumento di Arbitramento, all’art. 11 trovasi dichiarato “Che le parti costituite si riserbano la facoltà di potere in qualunque tempo, ed anche prima dell’accettazione dell’Arbitro convenire tra loro su qualunque questione, sottoposta all’Arbitramento; nel qual caso la convenzione corrispondente, senza esser soggetto ad alcuna formalità, ma solo munita della firma di tutt’i Paciscenti, con le qualità spiegate in questo atto, formerà legge tra le parti medesime, e (….) come parte integrale dell’Arbitramento, ed il Giudice Compromessario sarà nel dovere di uniformarvisi nella pronuncia del suo Lodo.
Ora i Condividenti in virtù del disposto nell’enunciato articolo, si affrettano di far tenere al prelodato Arbitro Sig. D. Vito Berni il presente novello Progetto, riformato sull’altro di maggior volume, che porta la data dé 25 di Novembre del 1846, e livellato come si è detto sul foglio ancora delle osservazioni del Coerede D. Luigi. Il presente novello progetto adunque nello stato conciliativo abbraccerà la esposizione, e la riunione delle ragioni, e dei dritti de’ Coeredi tutti nella perfetta relazione di quanto trovasi disposto nell’Istrumento di Arbitramento, nell’altro Progetto Divisionale di maggior volume, nonché quanto trovasi dichiarato nel foglio del Coerede D. Luigi, e dagli altri Condividenti ancora. A rendere vieppiù intelligibile la proposta esposizione, si premette, che sarà stabilito un regolamento di ordine numerico, che corrisponderà all’Articolazione degli altri di già citati incartamenti, e con la dichiarazione di protesta, che quegli articoli, che tratteranno le ragioni de’ Coeredi, sopra solide basi, e sostenute da legali documenti, saranno ritenute in tutto, od in parte, secondo consiglierà la prudenza, e disporrà il voto della legge. Al contrario poi saranno rigettati tutti quegli Articoli, che per gli stessi motivi addotti, meriteranno l’approvazione dé Condividenti.
Stato descrittivo di tutt’i Fondi e Cespiti di qualunque natura, ed in qualunque sito essi fossero, con la corrispondente valutazione, appartenenti all’Eredità del B.ne fu D. Donato d’Alena, soggetti a divisione.
N° d’ord. |
Descrizione dé Beni |
Tomolaggio |
Valutazione riformata |
1° |
Palazzo nuovo al borgo, e precisamente la parte completa, con la casina detta di Annarella |
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1300,,00 |
2° |
Palazzo nuovo al borgo, e precisamente la parte incompleta |
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0300,,00 |
3° |
Palazzo antico con casaleno contiguo in largo di S. Pietro |
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1000,,00 |
4° |
Casino e forno adiacente, al borgo |
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0414,,00 |
5° |
Stallone al borgo |
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0150,,00 |
6° |
Giardino grande al borgo |
0006:2:0 |
0700,,00 |
7° |
Giardinetto sottoposto al Casino e forno, al borgo |
0000:2:0 |
0100,,00 |
8° |
Giardinetto tra il Casino e lo Stallone, al borgo |
0000:0:2 |
0040,,00 |
9° |
Orto alla Selva in contrada S. Antonio |
0000:1:0 |
0032,,00 |
10° |
Terreno seminatorio alle Sorgenze, sottoposto alla Montagna Comunale |
0002:3:3 |
0024,,00 |
11° |
Ex feudo di S. Martino in confinazione della Montagna Comunale |
0114:3:1 |
0600,,00 |
12° |
Vigna grande in contrada S. Anna |
0023:0:2 |
1600,00 |
13° |
Chiusa di Muccio col così detto Cesarello in contrada Collecarrise |
0014:2:2 |
1006,00 |
14° |
Seminatoio in Contrada Cerasito, alias Ciffo Ciaffo |
0002:2:1 |
0025,,80 |
15° |
Boschetto a S. Rocco in contrada Cerasito |
0002:0:1 |
0012,,00 |
16° |
Censuazione di Puglia in contrada Cantigliano, ed in tenimento di Torremaggiore |
0455:0:0 |
3500,,00 |
17° |
Ex Feudi delle Vicenne piane e de’ Bralli, ne’ tenimenti di S. Pietro Avellana e Vastogirardi |
2799:2:0 |
20500,,0 |
18° |
Capitale sul demanio della Città di Campobasso |
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0240,,00 |
19° |
Capitale a carico del Marchese di Spinete |
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1640,,00 |
20° |
Capitale residuale sul Gran Libro, ducati 680:00 con l’annua rendita di ducati 34:00. Un tal capitale non si riporta nella colonna de’ valori, perché non deve formar parte della Divisione, per essere stato disposto ad estensione di obbligazioni. |
3422:0:0½ |
33183:80 |
21° |
Canoni in grano di tomoli 18:2:2²/³, elevati a Capitale alla ragione del 5 per 100, danno il valore di |
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0474,,00 |
22° |
Canoni in contanti all’ammontare di ducati 260:, che valutati alla ragione del 5 per 100, danno il fruttato di ducati 13:00. Non si riportano nella colonna de’ valori perché appartenenti alla Badia. |
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Totale del tomolaggio e de’ valori |
3422:0:0 |
33657,,80 |
La presente valutazione è stata riformata e stabilita in corrispondenza del foglio di osservazione del Coerede D. Luigi, ed abbenchè in essa vi fossero delle lesioni per taluni Coeredi, pur tuttavia lo riconoscono a sol’oggetto di dar fine alle interminabili questioni, e di poter vedere una volta, e per la via di fatto effettuata la Divisione del Retaggio Paterno.
In perfetta corrispondenza della di già stabilita valutazione sono state composte le Quote, e come si osserverà a suo luogo.
Capitolo primo
Descrizione della situazione, estensione, valutazione e circoscrizione
de’ fondi e cespiti tutti appartenenti all’Eredità sommesse a Divisione:
N°
1° Il Palazzo Nuovo, sito sulla strada detta del Borgo, nel suo totale dev’esser diviso in due porzioni uguali, delle quali la prima viene formata dalla mettà di già completata ed abitabile, della quale se ne forma or ora la descrizione. Dell’altra metà poi, detta incompleta, sarà trattata separatamente nel seguente N°. Per la prima mettà come l’abitabile viene descritta dalla linea di divisione che dal portone di entrata, lungo l’antrone si sviluppa sul corpo della gradinata che mena a’ quarti superiori, sino alla covertina del tetto. A questa porzione si aggrega l’intiera cantina sottoposta. Dall’altro lato si estende verso la porta del paese sotto il nome di S. Pietro, attaccando con l’altro Palazzo detto Antico, ma in maniera tale, che qualunque servitù che si trovasse stabilita tra questi due fabbricati di abitazione, s’intenderà espressamente, ed intieramente distrutta, sia beneficio, sia a danno de’ fabbricati istessi. A questa prima mettà completa s’intende unita la Casina, detta di Annarella, che attacca con detto Palazzo nuovo: essa è composta dal piano d’una piccola cantina, dal secondo di entrata, dal terzo di abitazione per uso di cucina, e finalmente dal quarto per uso di presolaio. La detta casina confina come si è detto dal palazzo nuovo, col fabbricato per uso di fondaco di spettanza di D. Gennaro Tedeschi del Comune di Fornelli, con la casa di abitazione della famiglia Mainella, con l’altra di abitazione di Francesco Russo, ed in fine in due lati costeggiata dalla strada pubblica. La valutazione tanto della metà completa del palazzo nuovo, quanto di questa casina, viene riportata a Dj mille e trecento.
2° L’altra mettà incompleta che prende l’entrata nello stesso portone grande del palazzo nuovo, e lungo l’istessa gradinata sino alla copertina del tetto, in maniera da restare di uso comune a’ due Coeredi condividendi, tanto il portone,, che la gradinata istessa, restando ad ambedue l’obbligo di curarne la conservazione ed allontanare al più possibile le suggezioni. Detta porzione incompleta si estende nel lato opposto, che l’è contiguo, verso la casa de’ de Cristofaro; ed in due altri lati di mezzo giorno e Settentrione dalla Strada pubblica. In questa mettà incompleta resta convenuto di potersi stabilire dal Coerede, a cui andrà in sorte un luogo immondo, e da regolarsi in maniera il corso dell’Acquidotto da fiancheggiare la linea esterna del giardinetto sottoposto tra il Casino e lo Stallone, che mena al giardino prelegato al Coerede D. Luigi, restando al proprietario del detto giardinetto il dritto di determinarne lo sbocco in quel punto, che sarà più conducente. La valutazione di questo fabbricato incompleto viene fissato per ducati trecento.
3° Il palazzo antico, sito nella Parrocchia di S. Pietro, viene descritto in tre lati dalla strada pubblica, e nel quarto dalla linea di divisione con la Casa contigua degli Eredi di Pietro Colarusso Capone. Questo palazzo per uso di abitazione dev’essere assegnato per intiero ad una quota, perché non suscettibile di divisione. Ad esso si aggrega il così detto Casaleno che è sito al dinanzi, il di cui confine viene circoscritto in due lati dalle case di pertinenza di Michele Fraraccio, e di Nicola Paolucci, e negl’altri due lati esterni dalla strada pubblica. Il corso del condotto del luogo immondo che trovasi di già stabilito in questo palazzo antico, percorrerà la strada pubblica, e nel punto estremo si riunirà all’aquedotto dell’altro luogo immondo, che appartiene alla mettà completa del palazzo nuovo, formando uno sbocco in linea retta nel giardino grande. La valutazione di questo palazzo antico, e del casalino ancora è determinata a ducati mille
4° Il fabbricato detto Casino, e l’altro del forno in continuazione, si riportano riuniti, perché formano un sol comprensorio. Questi fondi dalla parte superiore vengono descritti dalla strada pubblica, detta del borgo; nel secondo lato dalla strada vicinale che si frammezza per l’entrata de’ diversi giardini, e nel terzo, e quarto lato dal giardinetto sottoposto, e dalla linea ancora del giardino grande. Questa proprietà riunita sarà assegnata ad un’altra quota, a fine di dare al Coerede, a cui andrà in parte un soddisfacente spazio per poterci stabilire una comoda abitazione. Nell’insieme il valore di questi fondi viene fissato per ducati quattrocento quattordici.
5° Il fabbricato detto lo Stallone, per uso di rimessa di animali, composto da tre piani, viene descritto nella parte superiore della linea della strada pubblica del borgo, nel secondo e terzo lato della strada vicinale d’uso assoluto della stessa Eredità; il quarto viene poi designato dalla linea del giardino contiguo nella parte interna, di pertinenza di Giuseppe Pasquarelli. Si fa osservare, che da qualche tempo trovasi introdotto dal nominato Giuseppe Pasquarelli abusivamente un passaggio per l’entrata del suo giardino a danno de’ dritti dell’Eredità, e da doversene curare la revindica. Questo fabbricato sarà per intero assegnato a tutt’altra quota per l’istessa addetta ragione di fornire il Condividente d’un adattato luogo per uso di abitazione. La valutazione di detto fondo è fissata a ducati centocinquanta.
6° Il giardino grande della estensione di tomoli sei e mezzo circa, viene circoscritto nel primo lato superiore della strada pubblica del borgo, lungo la quale linea, e propriamente nella parte estrema trovasi impiantata la Chiesa della Congrega, sotto il titolo della Concezione. Nel secondo lato inferiore viene designato dal vallone, detto fonticelle.
Nel terzo, dalla linea interna in direzione diretta col giardino prelegato al Coerede D. Luigi; e finalmente nel quarto lato della linea inferiore del giardinetto, ch’è sito sotto del Casino e forno. Questo fondo sarà situato in tutt’altra quota, che non avrà un fabbricato, seguendo l’istesso regolamento di comodità pel Coerede, onde poterci stabilire la Sua abitazione. E siccome l’antica entrata per questo giardino grande è stata distrutta, perché aggregata al Casino, forno, e giardinetto sottoposto, così resta convenuto da questo momento, che il Condividente, cui andrà in sorte, dovrà stabilire l’entrata per detto Stabile in tutt’altro punto, che a lui piacerà lungo la linea superiore che costeggia la strada del borgo. La valutazione di questo cespite è fissata a ducati settecento.
7° Il Giardinetto sottoposto al Casino e forno della estensione di misure otto. Viene designato nel primo lato dalla strada pubblica, e nel punto precisamente, che trovasi situato sulla linea dell’altro piccolo giardinetto al fianco del forno, in faccia al borgo, al quale punto, in linea retta deve corrispondere il secondo lato ch’è contiguo al giardino grande, e che progredendo avanti quest’istessa linea va a passare a fianco dell’albero grande di noce, e scendendo nel basso, va a riunirsi ad angolo retto con la linea della frutta che trovasi di già impiantata nella parte inferiore di detto giardino, e che forma in terzo lato. E finalmente la linea del quarto lato viene formata in parte dalla strada che mena al giardino, prelegato al Coerede D. Luigi, ed in parte dalla strada vicinale, che fiancheggia il Casino. Questo Cespite dovrà avere, come si è detto, la estensione di misure otto di terreno, esclusivamente da quel tanto che viene occupato dalla strada vicinale, che finora ha formato l’ingresso al giardino grande, e che trovasi in linea retta sottoposta al Casino, e forno. Sarà distrutta qualunque fosse servitù che finora siasi usata, e si procurerà al più possibile che la figura topografica del detto giardinetto, fosse formata da linee rette. Questo stabile sarà riunito agli altri due fondi che trovansi stabiliti nella parte superiore, val dire del Casino, e forno, ad oggetto di dare al Coerede, a cui spetterà in sorte, un Comprensorio di terreno da stabilirci una comoda e decente abitazione. La valutazione di questo Stabile è fissata a ducati cento.
8° Il giardinetto, sito al fianco dello stallone della estenzione di misure due circa viene descritto nel primo lato superiore dalla linea retta della strada pubblica del borgo, nel secondo lato dalla strada vicinale, che mena al giardino prelegato al Coerede D. Luigi. Questa strada vicinale che da tempo immemorabile si trova stabilita tra il detto giardinetto, il Casino, e l’altro giardinetto sottoposto al detto Casino, e che serve d’entrata al giardino prelegato al Coerede D Luigi, resterà come attualmente si trova, e di uso comune di quei Coeredi, a’ quali spetteranno le proprietà circonvicine. Il terzo lato poi sulla parte inferiore viene formato dalla linea di contiguità col più volte nominato giardino prelegato; e finalmente il quarto lato viene descritto parte dalla linea di divisione col giardino di pertinenza di Giuseppe Pasquarelli, e parte dall’altra linea, che forma continuazione con la stradella in parola dev’essere incorporata allo stallone, e dal giardinetto contiguo, affinché riunite tutte queste tangenti si potesse ottenere uno spazio soddisfacente a stabilirvi un fabbricato di abitazione, in aumento dell’altro dello Stallone. Il valore del detto giardinetto è fissato a ducati quaranta.
9° L’Orto della Selva nella Contrada di S. Antonio, della estensione di misure quattro, e mezza circa, viene descritto nel lato superiore della strada pubblica: nel lato inferiore dal corso dell’acqua, e negli altri due lati laterali dalle linee rette di divisione co’ beni di Paolucci, e Garofano. La valutazione dello stabile è determinato a ducati trentadue.
10° Il terreno seminatorio in Contrada delle Sorgenze in confinazione della Montagna Comunale di Frosolone, dell’estensione di tomoli due, quarti tre, e misure tre circa, viene descritto dalle linee di separazione co’ beni di Filippo Mattarocci, di Felice Mainella, di Domenico Colavecchio, e della Casa Mannarina. Questo fondo è valutato per ducati ventiquattro.
11° L’ex Feudo di S. Martino della estensione di tomoli centoquattordici, quarti tre, e misura una circa, viene designato e circoscritto da’ confini della Montagna di Frosolone, da quelle delle Montagne Comunali di Macchiagodena, da’ Cameli, e da altri fini. Il suo valore ascende a ducati seicento.
12° La Vigna Grande in Contrada S. Anna, della estensione di tomoli ventitre, e misure due circa, è descritta nel lato superiore dalla strada pubblica; nel secondo lato laterale dalla così detta ruva, nel terzo inferiore dalla linea di contiguità co’ beni di D. Marco di Capoa, e nel quarto dalle confinazioni de’ beni della famiglia Ciampitti, e di Domenico Fazioli, e Donata. In questa tenuta esiste un fabbricato di campagna, detto Casino, che costa di due piani inferiori, e superiore: Nel piano inferiore esistono due palmenti, l’uno di pietra, l’altro di legno, e con rimessa d’animali. Nel piano superiore esiste una cucina d’entrata, una sala, due stanziolini, e dalla parte di dietro una pagliara. La valutazione di questo corpo compreso il detto fabbricato è riportata per ducati mille seicento.
13° La Chiusa di Muccio, nella contrada di Collecarrise dell’estensione di tomoli quattordici, quarti due, e misure due circa, viene circoscritta da’ seguenti confini. Nel primo lato superiore della strada pubblica; nel secondo laterale a finestra da’ beni di Domenico Fanzitto Giannone, di D. Filippo Fazzani, e di D. Filippo Abate d’Alena, nel terzo lato inferiore co’ Beni degli Eredi della Famiglia Mezzanotte, e nel quarto a destra con altri beni dell’istesso Abate d’Alena. Nel comprensorio di questo fondo s’intende incluso benanche il qui detto Cesarello. La valutazione viene riportata per ducati mille e sei. Esiste un fabbricato di campagna, che costa di due piani inferiore e superiore, con diverse divisioni sì nell’uno, che nell’altro piano, per rimessa d’animali, per la conservazione dello strame, e per abitazione della gente addetta alla coltura del fondo. Il riportato valore riguarda tanto lo stabile, che il fabbricato.
14° Il territorio Seminatorio in Contrada Cerasito, alias Ciffo, Ciaffo, della estensione di tomoli due, quarti due, e misura una circa, confina co’ beni di Domenico Maria, di Giuseppe Maestro Pietro, Cipolariello, di Nicandro Tartaglia, con la strada pubblica. Un tal terreno viene fissato per valore di ducati venticinque e carlini otto.
15° Il Boschetto alle coste S. Rocco, nella contrada di Cerasito è della estensione di tomoli due, e misura una, confina co’ beni di Nicola Colaneri, di Bartolomeo Paolucci, di Egidio Fasillo, e col vallone. Questo fondo è valutato pel tenue prezzo di ducati dodici, perché distrutto arbitrariamente da un tal Giuseppe Sardella di quest’istesso Comune, contro del quale esiste un Giudicato tanto in linea civile, che criminale.
16° La Censuazione di Puglia, denominata Cantigliano, in Tenimento di Torremaggiore, provincia di Capitanata. Questa proprietà è della estensione di carro cinque, versure dieci, e catene ventotto,; confina co’ beni di D. Domenico e D. Giuseppe, fratelli Santoro, di D. Eugenio Salottolo, di D. Giuseppe Bucci, di D. Emiddio de Cola, e col demanio del Comune di Torremaggiore. Questo fondo, perché di sufficiente estensione, e perché la sua posizione topografica è suscettibile di divisione, sarà divisa in due porzioni eguali tanto il terreno a coltura, che la così detta Vezzana, restando a beneficio de’ due Coeredi Condividenti l’uso dell’acqua del pozzo, sarà perciò un obbligo per ambedue la buona tenuta di essa, e siccome trovasi stabilito nella piazza della città di Torremaggiore una fossa della spettanza della eredità, è del valore di Dj ......... per l’uso di conservare i grani, che annualmente si ritraggono pel fitto di detta Censuazione, e non essendo suscettibile di divisione, resta convenuto, che sarà attaccata ad una delle porzioni e quel Coerede che dal Sorteggio ne avrà il possesso, dovrà rivalutarne l’altro in contanti della mettà del valore fissato. Il valore di questo stabile è stato ridotto a ducati tremila e cinquecento.
17° Gli ex Feudi delle Vicenne Piane e de’ Bralli, siti ne’ tenimenti del Comune di S. Pietro Avellana, e di quello di Vastogirardi, della estensione di tomoli duemila settecento novantanove, e misure otto, sono descritti dalle linee di confinazione come appresso. Nella parte Settentrionale della linea di contiguità con l’ex Feudo di Montemiglio di pertinenza degli eredi del fu B.ne Angelone, col Comune di S. Pietro Avellana, e col tenimento di Capracotta. Nella parte orientale con l’ex Feudo dell’Ospitaletto di ragione de’ Sigg.i Scocchera di Vastogirardi, e nella parte meridionale con la difensuola, e Demanio dello stesso Comune di Vastogirardi, e co’ beni di de’ Dominicis di detto Comune. La valutazione di questi due ex Feudi viene rialzata e stabilita a ducati ventimila e cinquecento dal Coerede D. Luigi, come dal foglio delle sue osservazioni, valore che trovasi di molto superiore a quanto mai da epoche rimote fin’oggi si è dichiarato dagli Agrimensori, e Periti, con apposite piante e certificati da essi formati a seconda degl’incarichi che nelle diverse epoche hanno ricevuti pel lungo tratto di molti anni, avendo avuto per guida non solo la Classificazione, adattata alla qualità de’ terreni, e della valutazione corrispondente a’ regolamenti della loro perizia, ma anche formando un estratto di calcolo della riunione delle rendite, che questi fondi hanno presentato da epoche antiche fin’oggi; ciò non ostante gli eredi del B.ne fu D. Domenicantonio dimoranti nel Comune di S. Pietro Avellana, non potendo ulteriormente soffrire la pendenza della Divisione, a la continuazione delle opposizioni si determinano a riconoscere il nuovo fissato valore non di poco lesivo a’ loro interessi, dal perché l’intiera di loro quota di successione viene formata e distaccata dalla totale estensione del Feudo delle Vicennepiane. Ed’ abbenchè trovasi stabilito nel Testamento del B.ne fu D. Donato d’Alena, qual legittimo proprietario di detti fondi, e padre ed Avo de’ Coeredi tutti Condividenti, che aprendosi la Successione de’ suoi beni, ed avverandosene la Divisione tra i suoi Discendenti, che il primo suo figlio B.ne fu D. Domenicantonio dovesse ricevere l’intiera quota di Successione per solo nominato ex Feudo grande delle Vicennepiane, e propriamente in corrispondenza delle linee de’ tenimenti di S. Pietro Avellana e Capracotta, ed in maniera tale però da procurarsi al più possibile una figura regolare e comoda, tanto per la conformazione del distacco in parola, che per tutto il resto della estensione territoriale. Ciò non ostante i figli del Secondo letto, eredi e Condividenti concordemente convengono, che a considerazione della condiscendenza dichiarata dagli Eredi del primo letto nel riconoscere il rialzamento del valore de’ due ex Feudi, ed il riabassamento degli altri fondi che secondo la disposizione dell’istesso Testatore devono andare a beneficio de’ figli del Secondo letto; così si è convenuto tra tutti di stabilirsi due distacchi in due diversi punti; il primo che sarà formato dalla linea di direzione, che partirà dal punto, che descrive la linea di confinio con l’ex Feudo dell’Ospedaletto di pertinenza dei Sig.i Scocchera di Vastogirardi, che trovasi situato molto al di sopra del fabbricato detto Casino, e terminare in linea retta verso la Montagna Comunale di S. Pietro Avellana, racchiudendosi nel Comprensorio di questo primo distacco tutta la parte Superiore del così detto Monte Capraio. Il secondo che sarà formato dall’ex Feudo de’ Bralli, e da quella tangente dell’altro Feudo delle Vicennepiane, che si crederà da’ periti necessaria per formare il pieno della quota spettante agli Eredi del primo letto, avendo per norma i due punti estremi, val dire la congiunzione di confinio nella parte superiore de’ Bralli con lo Spidaletto di Scocchera a metter capo verso la così detta pezza di Montemiglio, che forma la linea estrema dell’ex Feudo delle Vicennepiane, ed in contiguità con l’altro ex Feudo che porta l’istessa denominazione di Montemiglio, di pertinenza del B.ne Angelone, e con l’agro del Comune di S. Pietro Avellano. La estensione territoriale di questi due distacchi sarà precisato da’ periti avendo per regolamento inalterabile il valore della cifra numerica, che spiega il diritto di Successione degli Eredi del primo letto, e che è in perfetta corrispondenza con la cifra numerica del valore delle altre quote spettanti a’ figli eredi del Secondo letto, ed in associazione ancora della Classificazione, e valutazione, che sarà stabilita dagli Agrimensori giusta la pianta de’ furono Giuseppe Scocchera di Vastogirardi, e di Francesco Carlino di S. Pietro Avellano. A rendere sempre più facile e spedito il presente progetto, che riguarda i due distacchi, i figli ed Eredi tutti tanto del primo, che del Secondo letto, unanimemente conferiscono al Coerede D. Luigi la facoltà di poter scegliere e determinare quale de’ due nominati distacchi debba restar fermo per l’assegnazione della quota spettante agli Eredi del primo letto. Tutto il restante poi della estensione territoriale, che potrà rimanere de’ due ex Feudi, dopo d’essere stata precisata e distaccata diffinitivamente la Quota intera di Successione, dovuta a’ figli ed Eredi del B.ne fu D. Domenicantonio, sarà diviso tra i sei Coeredi del Secondo letto, e siccome il valore di queste due proprietà è stato destinato per equiparare le differenze de’ valori delle altre sei quote, così sarà distaccato tanto di valore dal totale residuale da formare il Supplemento di equiparazione di ciascuna quota, ed in maniera tale da ottenere in risultato identicamente l’istessa cifra di valore per tutte le quote, ed in corrispondenza ancora di quella, che spetta agli Eredi del primo letto. Avvertiranno nel medesimo tempo i Periti, che dopo d’aver stabilita regolarmente questa prima operazione dell’assegnamento territoriale, e de’ valori nella formazione delle quote, dovranno inoltre eseguire l’altra operazione di determinare a tutta esattezza e con segni lapidei, qual sia il distacco, che si appartenghi a quella data quota con la redazione d’un apposito verbale. Questa tale operazione si deve immancabilmente eseguire prima del bussalo, affinché nella sortita delle cartelle, ciascun Coerede possa conoscere a tutta precisione di chiarezza qual sia il vero totale della sua quota di successione. E dal perché è presumibile con dati quasi di certezza, poichè la esperienza di sovente ne presenta le prove di fatto, avvenute in tanti simiglianti casi, sia troppo facile incorrere in nuovi e maggiori mali, quanto non si premettono sani principi, e non si escogitano a tempo i veri mezzi conducenti allo Scopo, e da non rendere di vero godimento il possesso d’un bene, avvertiranno ancora i Periti, che nel discendere da questi regolamenti di teoria alla parte pratica, di prefigersi con anticipazione il metodo il più acconcio nello stabilire le linee di separazione tra tutt’i distacchi, in guisa tale che ogni tangente territoriale avesse un promiscuo di bene e di male, e da ottenersi nell’insieme un compenso tanto desiderato dalla retta ragione, e dalla vera giustizia. Si studieranno dunque i Periti di allontanare allintutto le Sugezioni di Servitù che potrebbero provocare nell’andar de’ tempi, novelle dissenzioni. Di conciliare nel modo più plausibile i transiti di entrata e di uscita dalle diverse e rispettive tangenti de’ distacchi, e precipuamente, che l’uso delle acque fosse di godimento di tutti i Coeredi, e senza che l’uno all’altro recasse molestia o danno. Avverandosi poi il contrario, e dopo l’esperimento de’ mezzi di fatto, di non essere ossia possibile di evitare la servitù di passaggio da andato distacco, o l’uso delle acque a beneficio d’un altro che fosse determinato nel modo più convenevole, e di precisarne il camino con segni ben marcati e stabili. E finalmente a chiusura del presente articolo fa d’uopo avvertire, che il peso fondiario che gravita per totale de’ due ex Feudi è riportato in massa, e che essendo l’intiera proprietà di essi fondi in oggi soggetti a divisione, e non essendo eguali l’estensioni territoriali, che devono comporre i vari distacchi, perché differenti le masse de’ valori, assegnate per equiparanti le Quote, e non essendo una la Classificazione per la differenza delle superficie, in conseguenza differenti le valutazioni, il contributo fondiario sulla guida della sana ragione, e de’ regolamenti dalla legge organica, dev’essere a tutta esattezza ripartito nella relazione di quella data estensione territoriale, e di quella data classificazione, e valutazione, che saranno stabilite ed approvate nella formazione della quota di distacco a favore del primo Coerede B.ne D. Domenicantonio, nella relazione sempre come di sopra si è detto, della pianta de’ furono Regi Agrimensori Scocchera e Carlino.
18° Il capitale di Dj trecento a carico del Demanio della Città di Campobasso, che dà l’annua rendita di ducati dodici, è stato ridotto a ducati dugento quaranta alla ragione del 5 per 100, come dalla colonna de’ valori.
19° Il capitale di ducati due milaseicento, è ridotto a ducati mille seicento quaranta, alla ragione del 5 per 100, a carico del Marchese di Spinete, dà l’annua rendita di ducati ottantadue.
20° Il Capitale residuale sul Gran Libro di ducati seicento ottanta, e che dà l’annua rendita di ducati trentaquattro, sarà assegnato per la dismissione di talune obbligazioni, che gravitano sulla Massa Ereditaria, come saranno dichiarati in prosieguo, ed essendo un obbligo indispensabile per i Coeredi Condividenti di estinguerli, anche perché potesse loro restare del tutto libera la proprietà di successione, saranno stabiliti i mezzi di provvedimento per andare al desiderato conseguimento, chepperciò in vigore di tale principio, resta dichiarato e fissato dagli stessi Interessati Paciscenti, che questo Capitale non debba formar parte della colonna di valutazione nella Successione Ereditaria, ed in conseguenza non debba figurare nella composizione delle Quote, e dal perché il suo valore trovasi al di sotto di quello delle obbligazioni, resta pur determinato che per tal’uso saranno benanche assegnate tutte quelle somme, che potranno risultare dal Rendiconto delle passate Amministrazioni, cumulativamente agli effetti della presente gestione rappresentata dal Sig. D. Gaetano d’Alena.
21° La prestazione in grano di tomoli diciotto, misure dieci, e due terzi circa, che annualmente si riceve da’ diversi Naturali del Comune di Frosolone, sopra fondi di spettanza della Eredità. Una tal rendita elevata a capitale, ed alla ragione del 5 per 100, dà il valore di Dj quattrocento settantaquattro, come chiaramente si osserva nello Statino che siegue il presente articolo. All’oggetto si fa osservare che tra i detti fondi vi sono ancora inclusi i due citati con particolare osservazione del Coerede D. Luigi, val dire il primo che si coltiva dagli eredi della famiglia Maselli in contrada dell’Alvano; il secondo che si coltiva dagli eredi del fu Cristofaro Mangione e dagli eredi de’ furono Liborio e Giuseppe d’Abbate in contrada Colleforche. Nel medesimo tempo si fa avvertire che il terzo fondo sotto la denominazione Castellano, e su del quale cade l’interpellazione dell’istesso Coerede, non fa parte de’ beni liberi della Eredità, che perciò viene escluso perché appartenente alla prima dotazione della Badia, esistente nel Comune di Frosolone sotto il titolo del Carmine come sarà regolarmente documentato in caso di opposizione.
La Vigna alla contrada Colleforche a: |
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- Cristofaro Mangione, e per se gli Eredi |
2 |
1 |
1 ¹/³ |
- Liborio d’Abate, e per se gli Eredi |
2 |
1 |
1 ¹/³ |
- Cirino di Cristofaro per Giuseppe d’Abbate, Capo bianco |
2 |
1 |
1 ¹/³ |
a Vigna alla valle dell’Alvano a: |
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|
- Celestino Maselli, e per se gli Eredi |
2 |
1 |
0 |
- Lo stesso per Anna Maria Giorgitto |
1 |
0 |
2 |
- Domenico Pedincone per Mattia Maselli |
1 |
0 |
2 |
a Territorio al Molinello a: |
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- D. Orazio de Cristofaro, e per se gli Eredi |
0 |
2 |
2 |
a Territorio al Castagneto a: |
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- Domenico di Donato Ciampitiello, e per se gli Eredi |
0 |
2 |
0 |
A Territorio a Cerasito a: |
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- Giovanni di Cosmo Russo, e per se gli Eredi |
0 |
1 |
0 |
Altra Vigna a Colleforche: |
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|
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- Rocco Fraraccio, e per se gli Eredi |
1 |
1 |
0 |
- Lo stesso per Pia Amoroso |
1 |
2 |
0 |
- Pia Venditto, e per se gli Eredi |
1 |
2 |
0 |
- Giuseppe Amoruso, e per se gli Eredi |
1 |
2 |
0 |
Vigna di Furchio: |
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|
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- Nicola Lombardi di Torella, e per se gli Eredi |
2 |
0 |
1 |
Cannetto al fiume: |
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- Nicandro Tartaglia, e per se gli Eredi |
0 |
2 |
1½ |
Totale |
21 |
1 |
0½ |
22° I Canoni in denaro che danno l’annua rendita di ducati tredici, provvedienti da diversi Capitali, all’ammontare di ducati dugento sessanta, alla ragione del 5 per 100, non si riportano nello Stato divisionale delle Successione Ereditaria, perché appartenenti alla Badia, come sarà a suo luogo dimostrato in caso di bisogno. E comunque finora avessero figurati tra la rendita ereditaria per mera tolleranza del Coerede D. Filippo, pel quale sta il dritto alla investitura della Badia.
Capitolo secondo
Descrizione delle obbligazioni
1° Obbligazione dotale a favore della fu D. Agnese d’Alena, e per essa al suo erede. Dalle somme pagate da’ diversi passati Amministratori, il fu D. Vincenzo Iadopi della Città d’Isernia, e dal conteggio specialmente ripassato tra l’altro Amministratore Giudiziario D. Eugenio d’Alena, e il di lei Marito fu D. Carlantonio de Nigris, si rileva a tutta chiarezza, che una tale obbligazione sia stata di già estinta, compreso però il fitto, che il detto Sig, de Nigris per più anni non corrispose per l’uso avuto del quarto grande Superiore del palazzo della Eredità materna, sito nella città di Campobasso, allorché colà dimorava nella qualità di Consigliere di quella Intendenza. Su tali basi fu chiuso il conto tra il Sig. de Nigris, e l’Amministratore Sig. d’Alena, senza aver all’oggetto altro a pretendere. Un tale Articolo si riporta per semplice notizia di regolamento nell’interesse de’ Coeredi Condividenti.
2° Obbligazione a favore del Coerede Sig. D. Francesco d’Alena, di ducati mille e quaranta. Questa obbligazione sarà trattata dall’Arbitro Sig. D. Vito Berni Consigliere della G.C. de’ Conti, residente in Napoli, in corrispondenza di quanto trovasi disposto negli articoli 3° e 4°, dell’istrumento di arbitramento. A questo articolo di aggiunge la dichiarazione dell’istesso coerede D. Francesco, il quale asserisce ch’esistono due depositi di calce di sua ragione; il primo di tomoli 350, in un punto dell’ex Feudo di S. Martino, e il secondo di tomoli 150, nella tenuta della vigna grande in contrada S. Anna.
3° Ducati duecento quaranta 240.00 al Coerede D. Pasquale come risulta dal testamento Materno. Una tal somma sarà pagata secondo le disposizioni, che meglio crederà l’Arbitro in egual modo che per gli altri.
4° Al Coerede D. Filippo Abate d’Alena ducati 141 centoquarantuno come da perizia del Muratore Domenico Pizzi del fu Ascanio del Comune di Frosolone, per aver restaurato ed aumentato il fabbricato antico esistente nella tenuta delle Chiuse di Mucci, in Contrada Collecarrise quantunque le somme erogate pel detto fabbricato, e per molte fruttifere piantagioni eseguite in diversi punti di detta tenuta, fossero di molto maggiori, pur tuttavia ne dichiara il Suo accontentamento a sol’oggetto di vedere effettuata al più presto possibile la Divisione del Retaggio paterno, onde potersi tenere lontano da quelle moltiplici occasioni che spesso hanno alterata la sua pace e danneggiata di troppo la sua salute.
5° Al Coerede Sig. D Luigi per le spese sostenute per la causa contro Iadopi ed altri, da soddisfarsi secondo verrà disposto dall’Arbitro Sig. Berni, a norma dell’art. 4 dell’istrumento di Arbitramento.
6° Agli eredi del B.ne fu D. Domenicantonio ducati ottocento; ed abbenchè opposti dal Coerede D. Luigi, come dal foglio delle sue osservazioni, pur tuttavia essi si rimettono al giudizio dell’Arbitro.
7° Tutte le sopra descritte obbligazioni saranno soddisfatte con la vendita di ducati trentaquattro di rendita, proveniente dal Capitale residuale d’Iscrizione sul Gran Libro, e con quelle somme ancora che si potranno ottenere dalla discussione de’ conti di tutte le diverse passate Amministrazioni, inclusa benanche l’attuale, che viene portata dall’Amministratore giudiziario Sig. D. Gaetano d’Alena, senza però portare menomamente lesione alle ragioni de’ Coeredi, che si credessero nel dritto di dimandare la equiparazione delle quote di rendita per la differenza delle somministrazioni, che da’ diversi Amministratori si sono passate ai Coeredi; e dal perché i conti de’ sudetti Amministratori non si trovano ancora discussi, e quello specialmente del defunto Sig. Iadopi, ch’è tutt’ora in pendenza di giudicato, e da poter presentare un’ostacolo insormontabile all’applicazione dell’adottato regolamento, sarebbe conducente invece che l’uguaglianza delle quote di rendita fosse livellata pel solo valore numerico delle partite, che dagli Amministratori si sono passate a’ coeredi. A facilitare una tale operazione i Condividenti da questo momento autorizzano l’attuale Amministratore Giudiziario D. Gaetano d’Alena di prendere esatto conto presso la Cancelleria del Tribunale Civile di Campobasso, delle partite che ciascun Coerede avesse potuto ricevere di sua rata sulle rendite ereditarie del retaggio paterno, ed ove non si trovassero depositati i Conti di tutti i passati Amministratori, in questo caso il Sig. d’Alena potrà averne conoscenza all’amichevole, dietro la quale operazione, e conosciuto a tutta chiarezza il vero avuto di ciascun Coerede, non escluse le cifre della sua gestione, con apposito Statino ne darà esatto ragguaglio all’Arbitro, il quale ne farà la verifica, e l’uguagliamento delle quote di rendita con quella saggezza, e giustizia che tanto l’ha distinte nelle diverse epoche della Sua vita, restando però ferma ed inalterabile le faccoltà per ciascun Coerede, di poter sperimentare in ogni tempo le proprie ragioni di opposizione delle cifre che dagli Amministratori saranno passate al Sig. d’Alena, quante volte nella resa de’ loro conti definitivi si osservassero delle lesioni agl’interessi de’ Coeredi.
8° Abbenché trovasi disposto nell’antecedente articolo pel metodo da tenersi per l’equiparazione delle quote di Rendite, ma perché non sufficiente a coprire tutte le altre obbligazioni alle quali va soggetta l’Eredità, si è creduto indispensabile di stabilire ben’anche in addizione di quello, il presente articolo, col quale resta pur determinato, che quantunque si trovasse ultimato l’atto del Sorteggio, che darà a ciascun Coerede la conoscenza della propria quota, e sollennizzata ancora la stipula dell’Istrumento di finale quietanza, pur tuttavia sarà inibito a’ Coeredi Condividenti d’immettersi al possesso delle rispettive Quote, dal perché ricorre tuttavia la necessità di doversi prolungare il sistema di Amministrazione fino a che non saranno equiparate, come di sopra si è detto, non solo le quote di rendita, ma benanche dimesse tutte le altre possibili obbligazioni dichiarate nel presente progetto, e che gravitano sulla massa Ereditaria. Ed avverato il caso della soddisfa di tutte l’enunciate obbligazioni con le rendite dell’intero Asse Ereditario Paterno, e non trovandosi diffinitivamente discussi i Conti di tutt’i passati Amministratori, resterà di fatto sciolta l’Amministrazione, ma con l’obbligo però a tutt’i Coeredi di dover anticipatamente depositare presso l’istesso Soggetto, che rappresenta l’Amministrazione, e presso altro Individuo, che sarà scelto di comun consenso da tutte le parti, la somma di Dj trecento, a fine di sostenere convenevolmente e senza ulteriore ritardo, tutte quelle liti, che appartengono alla Massa Ereditaria, e che si trovassero ancora in pendenza di Giudicato, senza della quale pronta e reale somministrazione sarà proibito espressamente a quei Coeredi che a tanto non avranno adempito in corrispondenza della propria rata, di prendere possesso delle quote ad essi di già spettate, e su delle quali s’intenderà continuata l’Amministrazione, sino a che non cureranno l’adempimento dell’obbligo contratto.
9° Subordinatamente agli anzidetti articoli 7° ed 8°, nonché di quanto trovasi disposto nell’art. 3° dell’Istrumento di Arbitramento, si conchiude da’ Coeredi che prima di divenirsi all’atto Solenne del Sorteggio, e dell’istrumento divisionale, dovessero essere interpellati quegli Amministratori, la di cui reddizione de’ conti non trovasi ancora affidata al potere giudiziario, e che invece spiegassero il desiderio di volervi adempire all’Amichevole: in tal caso si dovrà divenire, alla presenza dell’Arbitro, alla nomina di uno o più revisori, con la redazione di un verbale che spiegherà dall’una parte all’altra la concessione di tutte quelle attribuzioni che si crederanno necessarie per giungere diffinitivamente alla discussione de’ conti in parola, riservandosi i Coeredi l’ultimato della loro approvazione. In egual modo ancora sarà dichiarato nell’istesso verbale la nomina di uno o più Patrocinatori che dovranno assumere la difesa delle ragioni, e sostenere i dritti de’ Coeredi tanto presso i Tribunali di prima istanza, che in grado di appello, relativamente sempre alle cause che riguardano l’Eredità.
10° Ad eliminare in prosieguo nuove questioni che potrebbero facilmente insorgere a discapito della pace e degl’interessi di quei Coeredi, che si trovassero al possesso di taluni fondi Ereditarii pel contratto di fitto, nel tempo in cui si andrà a sciogliere l’Amministrazione, resta da ora dichiarato e convenuto tra tutt’i Condividenti, che trattandosi di fondi rurali, su de’ quali si troverà versata una coltura, si dovesse attendere il tempo proprio del maturo del prodotto attuale a quel suolo. Per i fondi poi Urbici, val dire fabbricati destinati per abitazione e rimesse d’animali, resta pur convenuto che si dovesse stare all’osservanza della Legge di costumanza, che dà al Locatore il dritto di godere il beneficio della continuazione di fitto per la durata dell’anno intero, in cui si andrà ad avverare lo scioglimento dell’Amministrazione a fine di dare ai Coeredi il tempo necessario e bastevole a poterli evacuare, e fornirsene di altri secondo i propri bisogni. Resta ancora pur convenuto che queste disposizioni saranno adattate ancora a beneficio de’ Terzi, che si troveranno al possesso de’ fondi dell’Eredità per contratto di locazione. E finalmente si conviene tra tutt’i Paciscenti che durante l’Amministrazione, compresa benanche l’intiera durata dell’anno, in cui succederà lo scioglimento dell’Amministrazione, che le rendite tutte dovessero essere egualmente ripartite tra tutta la Massa Ereditaria.
11° La garanzia tra i Coeredi sarà come per legge, meno però per la Censuazione di Cantigliano, in tenimento di Torremaggiore, per la potentissima ragione d’essere stata valutata molto al disotto del suo valore, e della rendita effettiva che annualmente presenta quel fondo. Una tale osservazione non solo è spiegata dal fatto, ma corroborata ancora dal parere dichiarato dal Coerede D. Luigi in una sua lettera, che a tutt’ora esiste presso l’altro Coerede D. Francesco.
12° Abbenchè si fosse convenuto nel presente progetto che la Divisione de’ Beni Ereditarii da trattarsi da’ figli ed Eredi del B.ne fu D. Donato d’Alena dovesse partire e poggiarsi sulle operazioni Agrimensoriali per quello che riguardasse la estensione, valutazione, circoscrizione, divisione, ed assegnazione de’ fondi, pur tuttavia resta convenuto che le proprietà s’intendono assegnate a’ Coeredi a corpo, e non a misura, ad oggetto di dare a’ Condividendi il diritto di latitudine nel poter rivindicare qualche parte che prima potesse spettare a quel dato fondo, e che in prosieguo abusivamente fosse stato da altri occupato. Avverandosi il caso del riacquisto d’una data porzione, resta pur conchiuso di andare a benefizio di quel solo Coerede, al quale fosse spettato il fondo, senz’essere questi tenuto ad alcuna rifazione a favore degli altri Coeredi.
13° Trovandosi disposto nel presente progetto divisionale che taluni fondi rustici, ed Urbani debbano esser divisi come apparisce nello stato delle quote, ad evitare contrasti, che potrebbero insorgere per deferenza di parte, si conviene che l’operazione della Divisione di detti fondi debba eseguirsi da’ Periti a regola d’Arte dopo approvato il presente progetto, e prima di divenirsi all’atto di sorteggio, tenendosi per norma quanto trovasi disposto negli articoli che trattano la Divisione de’ Cespiti in parola.
14° La intestazione della fondiaria si eseguirà dopo sollennizzato l’atto del sorteggio come quello che solo può dare la denominazione del Proprietario alla cosa sorteggiata, e non prima, e non prima come di pretende dal coerede D. Luigi nell’art. 16° del foglio delle sue osservazioni, essendo un vero assurdo in faccia alle disposizioni della legge Organica all’oggetto. Essa sarà ripartita in corrispondenza della estensione territoriale, e della classificazione che sarà stabilita de’ Periti in associazione sempre della pianta de’ furono Regii Agrimensori Scocchera, e Carlino, nella parte che riguarda gli ex Feudi delle Vicennepiane, e de’ Bralli. Per tutto il resto poi della eredità dell’asse paterno si starà alla colonna della valutazione di già stabilita nello stato descrittivo pei fondi divisibili, e per tutti gli altri che per interi saranno assegnati a’ Coeredi, si starà come per legge. L’incarico adunque della mutazione delle Quote presso le direzioni de’ dazii indiretti alle quali apparteranno le diverse proprietà sottomesse a divisione sarà eseguito da colui che rappresenterà l’ultima Amministrazione restando però a peso di ciascun Coerede quel tanto che andrà ad erogarsi in corrispondenza della sua Quota di possidenza.
15° A coronare la tanto desiderata intrapresa opera della presente Divisione Ereditaria dell’Asse Paterno, e nel medesimo tempo a vieppiù consolidare il possedimento delle proprietà col valore dei titoli documentali, resta dichiarato, e stabilito, che avverato il sorteggio delle quote, e chiuso l’atto finale dell’istrumento di quietanza divisionale tra tutti i Coeredi Condividenti, che senza alcuna remora, o pretesto sia nell’obbligo l’Archivario della famiglia d’Alena, rappresentato dall’Abbate D. Filippo di fare la consegna a ciascun Coerede di quei titoli che esistono nel detto Archivio, in corrispondenza però della possidenza, che sarà dichiarata nell’Istrumento Divisionale, ed in corrispondenza ancora dell’inventario fatto dal Notaro Sig. Felice Fazzano del Comune di Frosolone, assistito dall’Amministratore Giudiziario Sig. D. Gaetano d’Alena, dal Coerede D. Pasquale, e dall’altro Coerede, ed Archivario D. Filippo, al quale fu rilasciata copia, e depositata nell’istesso Archivio. Avverandosi poi il caso che la proprietà di un dato fondo si trovasse ripartita tra due, o più Coeredi, nel mentre che il titolo istrumentale sarà uno solo da riguardare il totale del fondo istesso, e non convenendo di stabilire atti di preferenza contro i dritti dei terzi, quando questi fossero eguali tra loro, resta perciò pur convenuto di adottare il partito della estrazione di tante copie per quanti ne fossero i Condividenti proprietari, o pure di comune consenso delle parti, adottarsi la risoluzione di farne deposito presso di un Notajo, quante volte l’estrazione delle copie di quel dato titolo antico potesse essere di grave dispendio alla Eredità. In egual modo ancora sarà adottato il presente regolamento per tutti quei titoli che affatto non esistessero in Archivio, restando ambiamente dichiarato, e conchiuso che, le spese all’oggetto saranno portate dall’Amministratore a carico benanche della massa e sotto la più stretta Sua responsabilità, ne curerà scrupolosamente lo adempimento.
16° Il Coerede D. Filippo chiamato alla investitura della Badia del Carmine, sita nel Comune di Frosolone, in vista dell’istrumento di fondazione, dichiara di stare strettamente allo stato descrittivo di costituzione dotale, come viene riportato nell’ultimo progetto divisionale, che porta la data de’ 25 Novembre 1846, e di cui se ne riproduce copia fedele benanche in questo presente progetto per intelligenza dell’Arbitro Sig. D. Vito Berni, Consigliere della G.C. de’ Conti e de’ Coeredi Compadroni. Nel medesimo tempo promette di presentare all’Arbitro le carte giustificative, e quelle precisamente che ha rinvenuto nell’Archivio di famiglia, tutte di data, e di scrittura antica. E finalmente dichiara di rinunciare alla dimanda avanzata per l’estrazione de’ titoli a favore della Badia, ed a carico della massa ereditaria, quante volte però non si continuasse a pretendere da qualche Coerede la presentata di tutt’i titoli strumentali da documentare la costituzione dotale de’ fondi, e capitali assegnati alla Badia, superiormente a quanto viene dichiarato dalla platea antica, e da tutte le altre carte di corredo, anche di data antichissima.
Prospetto della composizione delle quote da darsi ai Periti, e per semplice di loro norma, ed in corrispondenza di quanto trovasi disposto nel presente progetto Divisionale, e della Convenzione ancora tra essi, ed i Coeredi Condividenti del dì 20 Gennaio dell’anno 1846.
Valutazione di tutti i Cespiti appartenenti alla Eredità del B.ne fu D. Donato d’Alena, su della quale deve versarsi la formazione delle rispettive quote, ascendente il totale del valore dell’asse ereditario paterno a ducati trentatre mila seicento cinquantasette, e grana 80, dico Dj 33657:80, che divisi in sette tangenti ricade per ciascun Coerede il valore di ducati quattromila ottocento otto, e grana ventisei dico dj 4808:26.
Prima porzione |
|
- Casina e forno al Borgo, ducati |
0414,,00 |
- Giardinetto sottoposto al Casino e forno, ducati |
0100,,00 |
- Mettà della Censuazione di Puglia, ducati |
1750,,00 |
- Supplemento d’uguaglianza da prendersi sul valore degli ex Feudi delle Vicennepiane, e de’ Bralli, ducati |
2544,,26 |
Totale del valore della prima quota in Dj |
4808,,26 |
Seconda porzione |
|
- Stallone al Borgo, Dj |
0150,,00 |
- Giardinetto tra il Casino e lo Stallone, Dj |
0040,,00 |
- L’altra metà della Censuazione di Puglia, Dj |
1750,,00 |
- Orto alla Selva in contrada S. Antonio, Dj |
0032,,00 |
- Boschetto a S. Rocco, Dj |
0012,,00 |
- Seminatorio alle Sorgente, Dj |
0024,,00 |
- Supplemento agli ex Feudi, Dj |
2800,,26 |
Totale del valore della seconda quota in Dj |
4808,,26 |
Terza porzione |
|
- Palazzo Antico con Casalino d’avanti, Dj |
1000,,00 |
- Chiusa di Mucci col Cesarello in Contrada Collecarrise, Dj |
1006,,00 |
- Seminatoio a Cerasito, Dj |
0025,,80 |
- Supplemento sugli ex Feudi |
2776,,46 |
Totale del valore della terza quota in Dj |
4808,26 |
Quarta porzione |
|
- Metà del palazzo nuovo incompleto al borgo, Dj |
0300,,00 |
- Vigna grande in contrada S. Anna, Dj |
1600,,00 |
- Censi in grano elevati a Capitale al 5 per 100, Dj |
0474,,00 |
- Supplemento sugli ex Feudi, Dj |
2434,,26 |
Totale del valore della quarta quota in Dj |
4808,,26 |
Quinta porzione |
|
- Capitale a carico del Marchese di Spinete di ducati duemila seicento, ridotto a Dj |
1640,,00 |
- Giardino grande al Borgo, Dj |
0700,,00 |
- Supplemento sugli ex Feudi, Dj |
2468,,26 |
Totale del valore della quinta quota in Dj |
4808,,26 |
Sesta porzione |
|
- Mettà del Palazzo nuovo completo al Borgo con la Casetta di Annarella Dj |
1300,,00 |
- Ex Feudo di S. Martino, Dj |
0600,,00 |
- Capitale sul Demanio di Campo 6°: di dj 300, ridotto a Dj |
0240,,00 |
- Supplemento sugli ex Feudi, Dj |
2668,,26 |
Totale del valore della sesta quota in Dj |
4808,,26 |
Settima ed ultima porzione |
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- Estensione territoriale di tomoli distaccata sugli ex Feudi, a favore del Coerede B.ne Fu D. Domenicantonio, e per questi a’ suoi Eredi, che secondo la Classificazione, e valutazione della pianta de’ furono Regii Agrimensori Giuseppe Scocchera e Francesco Carlino, dà l’amministratore di ducati quattromila ottocento, ed otto, e grana ventisei, pari al valore delle altre antecedenti per quote, sono Dj |
4808,,26 |
Narrativa
Riguardante la fondazione, e Costituzione dotale della Badia, sotto il titolo de Sancta Maria de Monte Carmelo, stabilita nella Collegiata e Parrocchiale Chiesa di S. Pietro Apostolo del Comune di Frosolone, di dritto Patronato della Famiglia de’ B.ne d’Alena.
Il B.ne D. Donato d’Alena Seniore fondò una Badia sotto il titolo di S. Maria del Carmine con la erezione di un’Altare sotto l’istesso titolo nella Collegiata, e Parrocchiale Chiesa di S. Pietro Apostolo del Comune di Frosolone, Sua Patria, quel vivo desiderio ch’egli nutriva di dimostrare con esempi di fatto la immensa divozione che portava alla Beatissima Vergine Maria, e per stabilire un mezzo perenne, ed efficace di Suffragi, e per dare un lustro maggiore alla Sua famiglia, e per costituire in fine uno stato più comodo e decente per quel discendente, che avesse desiderato abbracciare lo Stato Ecclesiastico, e lo dichiarò come dall’istrumento di fondazione del dì 26 del mese di ottobre dell’anno 1718 per N. Felice Mezzanotte Seniore dell’istesso Comune di Frosolone, di assolito dritto patronato di Sua Famiglia, e con tutte quelle disposizioni ch’egli il fondatore potè credere necessarie a fine di dare de’ giusti provvedimenti a’ casi di bisogno che in prosieguo potevano nascere, e per eliminare ancora le collisioni che avessero potuto insorgere nell’andare de’ tempi tra i suoi Discendenti: Ad ottenere quindi lo scopo proposto la corredò di fondi, e capitali come si osserverà nello Statino qui d’appresso descritto, ed in perfetta corrispondenza dell’antica platea stabilita nell’istesso tempo della fondazione che conservasi con tutte le altre carte di corredo nell’archivio della famiglia d’Alena. Nel medesimo tempo dispose che a carico del frutto della di già costituita rendita l’Abbate pro tempore avesse dovuto scrupolosamente curare la celebrazione di due messe piane nel corso di ogni settimana, e propriamente ne’ giorni di Domenica, e di Mercoledì in suffragio della sua anima, e de’ suoi Congiunti. Dippiù dispose che l’Abbate avesse curato ancora l’adempimento della celebrazione d’una messa parata, e de’ primi, e secondi vesperi nella ricorrenza del titolo di fondazione, che si sollennizza nel giorno 16 Luglio di ogni Anno. Raccomanda in fine la divozione dell’Abbate la buona tenuta della Cappella gentilizia di sua famiglia, nella quale l’altare trovasi eretto, e che si è detto forma parte della Collegiata e Parrocchiale Chiesa di S. Pietro Apostolo.
Dopo il decesso del fondatore trasportato dall’istesso desiderio di Cristiana devozione, e facendosi carico ancora degli altri ragionati motivi, per i quali era stata fondata una tale Badia, il B.ne Domenicantonio Seniore suo figlio unitamente ai suoi germani dispose una seconda dotazione come chiaramente osservasi nel secondo istrumento di dotazione stipulato da N. Domenicantonio Mezzanotte del comune medesimo di Frosolone nel giorno 15 Ottobre dell’anno 1760, e come rilevasi ancora dall’antica Platea, dalla quale è stato estratto il seguente Statino dotale, composto di altri Capitali a carico del Credito di ducati 5200, che la Famiglia d’Alena vantava sul Marchese di Spinete, e come a tutta chiarezza risulta da’ diversi Istrumenti di assegnazione stipulati dall’istesso N. D.co Mezzanotte, obbligando strettamente la risponsabilità della coscienza dell’Abbate, di adempiere benanche a tutti gli altri obblighi dichiarati nel citato istrumento della seconda dotazione, consistenti nella celebrazione di due messe piane in ogni Settimana, la prima in suffragio della sua anima, e al suo germano D. Girolamo Abbate d’Alena Seniore, ed un’altra messa in beneficio dell’anima di sua sorella germana D. Teresa Seniore. Sottopone inoltre l’Abbate all’obbligo di dover presentare al Vescovo della Diocesi di Trivento, precisamente nel giorno 28 Luglio dedicato a SS. Protettori della Città, Diocesi Nazario, Celso e Vittore, una torcia di cera pura del valore di carlini cinque nell’atto del bacia mano, che in ogni anno ricorre in quel giorno in attestato di venerazione, e sommissione all’Autorità Vescovile. E finalmente impone all’Abbate l’obbligo di presentare allo stesso Ordinario della Diocesi al termine di ogni Anno lo Stato della celebrazione delle messe nel modo come trovasi disposto tanto con l’istrumento della prima dotazione, che con l’altro della seconda in conformità della Platea.
Per dare un ragguaglio di maggior chiarezza relativamente alla Costituzione della prima dotazione si fa osservare a tutti gl’Interessati Compadroni, che i Cespiti che si trovano stabiliti col primo Istrumento, e con la platea antica riportati nel citato Statino, appartengono esclusivamente alla famiglia Baronale d’Alena del Comune di Frosolone. I Capitali poi che si trovano assegnati con diversi istrumenti, e riportati nella platea antica, che stabiliscono la costituzione della seconda dotazione appartengono alla Famiglia Baronale d’Alena, dimorante nel Comune di Macchia d’Isernia, per essere stati menati nel tempo dell’antica Divisione delle due famiglie, a carico di quella mettà del Capitale sul Marchese di Spinete, che spettò al Coerede D. Filippo d’Alena Seniore, B.ne di quel Feudo di Macchia come chiaramente apparisce da legali documenti, e siccome nell’istrumento di quella Divisione fu convenuto tra i Condividendi che l’Abate pro-tempore a qualunque delle due famiglie fosse mai appartenuto, avrebbe riunito a sé i dritti tutti, come ancora gli obblighi dichiarati da’ due procitati istrumenti di dotazione, così che l’Abate D. Filippo d’Alena si protesta nella più alta maniera, che sarà per mettere in prattica tutti quei mezzi che la legge vigente sarà per prestargli a difesa della fondazione di detta Badia, e delle sue ragioni nascenti non solo dal testè citato istrumento, come ancora de’ due istrumenti di costituzione dotale, e dalla platea antica. Or essendo stato il tutto messo in chiaro, e correndo l’obbligo all’Abate sotto la più stretta sua responsabilità, di prendere esatto conto dell’adempimento di tutte le obbligazioni stabilite da’ su’ indicati istrumenti, e specialmente per la parte della celebrazione delle messe; si crede perciò l’Abate nel pieno dritto di pretendere da’ rispettivi Coeredi Compadroni, e la restituzione di quella tangente di rendita proveniente dalla dotazione di detta Badia, che indebitamente è stata finora goduta, o la presentata di legali Certificati, che a tutta esattezza dichiarassero l’adempito obbligo, e precisamente della celebrazione delle messe, in corrispondenza sempre del numero, e della qualità dell’applicazione, come trovasi disposto ne’ citati istrumenti, e siccome dall’epoca de’ 21 Settembre del 1822, quando avvenne il decesso del B.ne fu Donato d’Alena, comune genitore de’ Coeredi Compadroni del Comune di Frosolone, non fu più curata la investitura dell’Abate, la sana ragione mista a’ dettami della vera morale, il dovuto rispetto ancora all’onorata sua memoria esigono rigorosamente, che il tempo dal quale deve incominciare l’adempimento della celebrazione delle messe, sia appunto quello che viene designato dalla morte del comune genitore, accordandosi dall’Abate ai Coeredi Compadroni il tempo di un anno abbastanza sufficiente per la presentata de’ certificati, e che comincerà a scorrere dal giorno, in cui l’Abate sarà riconosciuto, e rivestito di tutt’i suoi dritti. Una tale disposizione di quasi convenzione avrà il suo valore soltanto per i Compadroni della famiglia d’Alena del Comune di Frosolone, e non mai per l’altra famiglia del Comune di Macchia d’Isernia, per la quale l’Abate si fa espressa riserva per tutte le ragioni che l’assistono. E siccome costa scientemente all’Abate che taluni Compadroni del Comune di Frosolone hanno in parte adempito nel tempo passato ad un tal obbligo, e che in oggi con maggior calore ed esattezza ne cureranno l’adempimento per la sola parte degli obblighi, che si dovevano adempire nel tempo già passato; così da questo momento l’Abate dichiara che ne riconoscerà la celebrazione, ma previo sempre la consegna de’ Certificati, che dovrai essere benanche presentati al Vescovo della Diocesi per farvi apporre il suo visto di piena soddisfazione, in corrispondenza del disposto negl’Istrumenti di Dotazione e fondazione.
Resta pur dichiarato, e conchiuso tra l’Abate, ed i Coeredi Compadroni, che riconoscendosi in prosieguo qualche altro Cespite che alla Badia appartenesse, se ne dovesse fare prontamente la restituzione da Colui che ne fosse in possesso: in egual modo che se tra quelli assegnati alla Badia ve ne fosse qualcuno, che appartenesse ai beni liberi dell’asse ereditario paterno con l’istessa esattezza di corrispondenza, l’Abate ne dovrà prontamente fare la restituzione a chi di dritto. E finalmente dichiarato che non potendosi ulteriormente soffrire dal decoro, e dalla coscienza de’ Coeredi compadroni di trascurarsi di vantaggio la investitura dell’Abate che sarebbe ormai il segno d’evidente disprezzo della volontà de’ fondatori, e dinegato suffragio alle di loro anime, di restare fermamente stabilito, che sia riconosciuto l’Abate immancabilmente dal giorno nel quale sarà firmato e legalizzato il presente Progetto Divisionale.
Stato Descrittivo della Fondazione, e della costituzione della prima Dotazione della Badia sotto il titolo di S. Maria del Carmine eretta nella Collegiata e Parrocchiale di S. Pietro Apostolo nel Comune di Frosolone in corrispondenza dell’istrumento di fondazione e costituzione dotale, nonché dell’antica sua platea.
N° d’ord. |
Prima Dotazione |
Capitali |
Rendita |
1° |
Un molino ad una macina di antica costruzione, e quasi crollante sito nella contrada detta di fonte molino con mezzo tomolo circa di terreno per uso di giardino, e con pioppeto in ambedue i lati del corso dell’acqua che anima il detto molino. Un tal fondo viene circoscritto ne’ tre lati esterni intieramente della strada pubblica, e nel quarto interno della linea di confinazione co’ beni di Domenico Fazioli, Donata. Questo fondo da’ l’annua rendita di ducati diciassette che elevato a capitale dà il risultato di ducati |
340:00 |
17:00 |
2° |
Territorio lavoratorio dell’estensione di tomola due crica sito nella contrada detto Spalazzo circoscritto dalle seguenti confinazioni. Nella parte superiore dalla strada vicinale, nel lato destro, dalla via pubblica, nel lato sinistro dal terreno Comunale, e nel lato inferiore dal vallone che ha il nome della contrada. Un tal fondo dà l’annua rendita d’un tomolo di grano, che ridotto a contante, ed al prezzo prudenziale, sia il valore di carlini quindici, che elevato a capitale dà il risultato di ducati. |
030:00 |
1:50 |
3° |
Territorio a vigneto con terreno seminatorio all’intorno della estensione di tomola sei circa sita nella contrada detta Castellano, e circoscritto dalle seguenti confinazioni. Nella parte superiore co’ beni degli Eredi di Paolo Venditti in continuazione con la strada pubblica, al di sotto col fosso, ed altri fini. Un tal fondo dà l’annua rendita di tomola due, e misure due di grano, che valutato a carlini quindici il tomolo, dà l’ammontare di carlini trentuno, e grano otto, che elevata una tal rendita a capitale dà il risultato di Dj |
063:60 |
3:18 |
4° |
Dall’antica platea, e da altre carte ancora si rileva di appartenere alla Badia un altro terreno, e nella circonferenza dall’istessa contrada di fonte molino, ma non ancora se ne conosce con precisione la vera situazione topografica, saranno però pratticati tutt’i possibili mezzi per assicurarne il riacquisto. |
|
|
N° d’ord. |
Continuazione della prima dotazione in contante |
Capitali |
Rendita |
1° |
Capitale di ducati novanta: A carico degli Eredi di Nicola Fazioli, alias Catubbo, dà l’annua rendita di ducati quattro, e carlini cinque |
090:00 |
4:50 |
2° |
Capitale di ducati cento: A carico degli Eredi di D. Biase, e Fratelli Fazioli, che dà l’annua rendita di ducati cinque |
100:00 |
5:00 |
3° |
Capitale di ducati cento trenta: A carico degli Eredi di Carlo di Nunzio, e di Nicola Mattaroni, che dà l’annua rendita di ducati cinque, e carlini due |
130:00 |
5:20 |
4° |
Capitale di ducati settanta: A carico degli Eredi di Benedetto Romano, che dà l’annua rendita di ducati due, e carlini otto |
70:00 |
02:80 |
5° |
Capitale di ducati cinquanta: A carico degli Eredi di Carlo Colarusso, che dà l’annua rendita di ducati due, e carlini cinque |
050:00 |
02:50 |
6° |
Capitale di ducati cinquanta: A carico degli Eredi d’Onofrio la Gamba, che dà l’annua rendita di ducati due, e carlini cinque |
050:00 |
02:50 |
7° |
Capitale di ducati cinquanta: A carico degli Eredi di Liborio Basciano, che dà l’annua rendita di ducati due, e carlini cinque |
050:00 |
02:50 |
Totale de’ Capitali, e della rendita in ducati come sopra |
973:60 |
46:68 |
Secondo elenco di altri Capitali appartenenti alla Costituzione della Seconda Dotazione a favore della stessa Badia, ed in corrispondenza degl’Istrumenti di assegnazione, e della platea antica.
N° d’ord. |
Seconda Dotazione |
Capitali |
Rendita |
1° |
Capitale di ducati cinquanta: A carico del debito che gravita pel Marchese di Spinete, come da istrumento per Notaio Mezzanotte del dì dell’anno 1739, che dà l’annua rendita di ducati uno, carlini nove, e grana tre |
050:00 |
01:93 |
2° |
Capitale di ducati dugentocinquanta: A carico del debito che gravita pel Marchese di Spinete, come da istrumento per Notaio Mezzanotte del dì 12 febbraro dell’anno 1745, che dà l’annua rendita di ducati nove, carlini sei, e grana otto |
250:00 |
09:68 |
3° |
Capitale di ducati cento: A carico del debito che grava sul Marchese di Spinete come da istrumento per Notaio Mezzanotte del dì 20 luglio dell’anno 1746, che dà l’annua rendita di ducati tre, carlini otto, e grana sette |
100:00 |
3:87 |
4° |
Capitale di ducati dugentocinquanta: A carico del debito che gravita sul Marchese di Spinete come da istrumento per Notaio Mezzanotte del dì 1° Novembre del 1747, che dà l’annua rendita di ducati nove, carlini sei, e grana otto |
250:00 |
9:68 |
5° |
Capitale di ducati dugento sessanta: A carico del debito che gravita pel Marchese di Spinete, come da istrumento per Notar Domenico Mezzanotte del dì 28 Settembre dell’anno 1760, che dà l’annua rendita di ducati undici, carlini sei, e grana sette |
260:00 |
11:67 |
Totale de’ Capitali, e della rendita in ducati |
910:00 |
36:83 |
L’Abate Coerede D. Filippo d’Alena nella forma più ampia dichiara, che quanto mai trovasi riportato nel sopradetto Stato, che riguarda la Badia, è stato estratto, come altrove si è benanche detto, dell’incartamento ch’egli ha rinvenuto nell’Archivio di Famiglia, senza punto aggiungervi cosa, che potesse ledere i dritti altrui, e favorire i suoi particolari interessi. Egli ne promette la dimostrazione di fatto, ed a chi di dritto. Nel medesimo tempo invita i Coeredi Compadroni a riflettere seriamente sulla vera importanza, che il succennato stato dotale, unito alla descrizione di fondazione, sia interamente consacrato nell’Istrumento di divisione, a fine di rendere sempre più salda la memoria di quelle pie Istituzioni, che da’ Fondadori sono state stabilite a suffragio de’ Trapassati. E dal perché inconsideratamente da qualche Coerede si è di già dichiarata un’opinione contraria, con dolore vero si vede l’Abate nella necessità di protestarsi, che ove si volesse attentare alla più piccola diversione delle cose esposte, di dichiarare nella maniera più solenne l’annullamento del suo mandato di procura.
Supplemento agli Articoli riportati nel presente progetto, omessi per mera dimenticanza,
e con la richiamata de’ Numeri di corrispondenza.
N° 1 |
di corrispondenza al N° 17 della prima parte del presente progetto. Ricorrendo la necessità, come si è detto, di scendere dalla parte teoretica alla prattica, sorge la necessità divenire alla nomina degli Agrimensori e Periti; e dal perché trovasi già stabilito un contratto scritturale sotto il dì 20 Gennaio del 1846, nella città di Campobasso, tra i Coeredi rappresentati dall’Amministratore Giudiziario Sig. D. Gaetano d’Alena, e l’Ingegniere D. Antonio Pace, e gli Agrimensori D. Nicolangelo Camposarcuno del Comune di Ripalimosani, e D. Nicola Maria Ciaravano di Salcito ambidue Regii Agrimensori, con l’obbligo ad essi di dover rettificare tutte le operazioni da essi stessi già fatte, tanto per una più regolare Classificazione, che valutazione, formare le diverse quote, descriverle con l’impiantamento de’ termini lapidei, e formare in fine le corrispondenti piante senza essere i Coeredi tenuti ad alcun compenso per averlo antecedentemente ricevuto, così dietro speciale delegazione di tutti i Condividendi resta facoltato con questo stesso atto il Sig. Amministratore Giudiziario D. Gaetano d’Alena, ed in forza ancora della citata convenzione d’invitare nel modo voluto dalla legge, i soprannominati Pace, Camposarcuno, e Ciarravano all’adempimento di tutti gli obblighi da essi contratti, ed avvenendo una qualche opposizione da parte de’ medesimi, e che potesse ritardare l’andamento degli affari Divisionali, in tal caso resta pure convenuto tra tutti i Pacifienti di accordarsi il dritto della scelta d’un Agrimensore ai Coeredi residenti nel Comune di Frosolone, un secondo alla famiglia residente in S. Pietro Avellana, ed un terzo al coerede Sig. D. Luigi, Giudice della G.C.C. di Napoli, e semprechè egli lo crederà necessario; restando avvertiti tutt’i Condividendi, che la di loro dichiarazione sulla scelta di nuovi Peritidev’essere manifestata immediatamente all’accettazione del presente progetto, onde mettere a tutto profitto ora almeno il beneficio del tempo. Le spese all’oggetto a carico della massa, e con l’obbligo in fine ai periti di dovere strettamente operare secondo le istruzione che troveranno dichiarate in questo progetto, ed in corrispondenza ancora della Piante de’ già trapassati Regii Agrimensori Giuseppe Scocchera e Francesco Carlino, sotto il dì 28 Ottobre 1825, che ad essi sarà passata dall’istesso Amministratore Sig. D. Gaetano d’Alena per essere la più regolare tra tutte le altre, e come quella in fine, che può viè meglio facilitare le operazioni a farsi per i due ex Feudi delle Vicennepiane e Bralli. |
N° 2 |
di corrispondenza al N° 21 Tutti i fondi che appartengono all’Eredità dell’Asse paterno su de’ quali trovasi stabilito un contratto di antica data sia a titolo di fitto, sia a titolo di Censuazione a tampo determinato, potranno avere un valore diverso da quello che trovasi stabilito nel presente progetto Divisionale, quante volte però si potrà giungere a rinvenire i titoli, i quali non esistono in Archivio. Da ciò nasce la necessità di autorizzare l’Amministratore Giudiziario per le spese che saranno di bisogno, per le dovute diligenze presso le ….. di quei Notari ove potessero esistere gli Strumenti Originali, sia per la estrazione delle copie, sia per le sole notizie, che potrebbero essere sufficienti al caso proposto. |
N° 3 |
di corrispondenza al N° 3 del Capitolo Secondo riguardante le obbligazioni. Il Coerede D. Pasquale dichiara inoltre che nel tempo dal 1824 al 1825 avvenne il seguente fatto. Trovandosi nella sopradetta epoca il defunto Coerede D. Girolamo nella città di Campobasso nella qualità di Contiraloro, e precisamente ad abitare la mettà del quarto superiore del palazzo del Retaggio Materno, per particolari suoi bisogni contrasse obbligazione di ducati dugento con la moglie di D. Luigi Santilli che da allora funzionava da Regio Giudice del Comune di quella medesima Città, coabitando nell’altra mettà dell’enunciato, quanto dell’istessso palazzo. Una tale obbligazione fu contrattata senza l’intelligenza del Sig. Santilli. Per incidenti che ne avvennero, il Santilli n’ebbe la conoscenza, e per sue particolari vedute ne pretese prontamente la restituzione. L’obbligato D. Girolamo non avea pronta la somma, e non potendo ulteriormente soffrire le irrequietezze che gli venivano dal Santilli, fece ricorso a sua Madre con la promessa della restituzione nel corso dell’anno: la madre non avendo in quel momento disponibile la detta somma, e sapendo che l’altro suo figlio D. Pasquale aveva presso di se un numerario di pertinenza di sua sorella D. Agnese, e con l’obbligo di farne impieghi, ma a persone che non appartenessero alla famiglia, onde averne un fruttato maggiore, e più sicuro, lo indusse a consegnare ducati dugento, con l’egual promessa di restituzione nell’istesso anno, al Fattore di famiglia per nome Cristofaro Mangione, il quale riportò in Campobasso, ne fece la consegna al defunto D. Girolamo, che personalmente dismise l’enunciata sua obbligazione col Santilli. Nel fatto il debito fu pagato. Il D. Girolamo non pensò mai a rivalerne la madre, e questa aggravata da malattia passò a miglior vita nel susseguente anno del 1826, senza aver neanch’Ella adempito alla promessa fatta a favore di suo figlio D. Pasquale. Nell’andar del tempo la creditrice in principale D. Agnese pretese da suo fratello D. Pasquale il contante che gli aveva affidato, per aver conosciuto che ducati dugento erano stati impiegati con persona di Famiglia, e perché avea contradetto al suo volere, lo tradusse in giudizio, e ne ottenne condanna a carico del detto suo fratello, come il tutto potrà rilevarsi dall’incartamento all’oggetto, che esiste presso suo genero D. Giuseppe Tiberio, perché ancora non soddisfatto. Il Coerede D. Pasquale lo passa a conoscenza dell’Arbitro Sig. D. Vito Berni, per sapere se una tale obbligazione debba cadere a carico della massa ereditaria, una con gl’interessi pel prescritto termine di legge di anni cinque, non disgiunti dalle spese di giustizia, o pure debba il tutto gravitare sulla parte di successione delle due Eredi, e figlie D. Clarice e D. Teresina d’Alena dell’obbligato in principale fu D. Girolamo. |
N° 4 |
di corrispondenza al N° 4. Il Coerede D. Filippo dopo d’aver fatto rinuncia sul dippiù de’ ducati 141 per le migliorie fatte sul fabbricato rurale, e su tutta la tenuta di Mucci, dichiara di aver portato delle notabili migliorie nel palazzo antico, che tutt’ora da lui si abita nell’altro fabbricato urbico, detto Casino, e nel giardino sottoposto con formazione di mura a secco, fratta viva, e piantagioni di alberi fruttiferi nell’interno, che prima non esistevano affatto, e che le passate Amministrazioni nulla ne hanno sofferto di esito. L’esposto stabilisce un fatto, e da non potersi mettere in dubbio. Non potendo l’Esponente menar oltre la rinuncia delle sue ragioni, perché lesive di troppo a’ suoi interessi, nello stato conciliativo propone il dilemma d’un prudenziale compenso a carico del Coerede, a cui andranno in posti tali fondi, dal perché le migliorie in parola non sono state valutate, o pure il dritto libero e franco al coerede D. Filippo di tirare a se tutto ciò, che è escluso ….. suo, e che può onoratamente dimostrare con la testimonianza di molti individui viventi di non dubbia morale. Ciò non ostante, non volendo esser causa di dispiacevoli conseguenza, che potrebbero avverarsi tra i Coeredi, dopo avvenuto il Sorteggio, avvenga invece la preghiera all’arbitro Sig. D. Vito Berni, come ancora a tutt’i Condividenti di averne una considerazione. |
N° 5 |
di corrispondenza al N° 5. La dimanda spiegata dal Coerede D. Luigi pel rinfranco de’ ducati 33, come dal foglio delle sue osservazioni, ritratti, ed esatti dalla comune genitrice Baronessa d’Alena, nel corso di anni quattro di fitto del giardino a lui prelegato, dispiacevolmente non è ammissibile, per la inesistenza d’un documento all’oggetto, od almeno di aversi un dato di certa memoria, che potesse indurre i Coeredi a riconoscere un tal suo credito, che sorge oggi, e per la prima volta del tutto nuovo. Ciò non ostante sarà sempre del dritto del Coerede D. Luigi di poter dimostrare con modi più regolari la ragionevolezza della sua dimanda: nel qual caso i Coeredi si crederanno nel vero obbligo di ammettere da dimanda. Nel medesimo tempo, ed in riscontro del fatto in parola, soffrirà prudentemente il Coerede D. Luigi di riflettere che questo fondo di sua particolare, ed esclusiva pertinenza, che la famiglia d’Alena e le diverse Amministrazioni fino agli ultimi anni di quella di D. Eugenio d’Alena, il contributo fondiario è stato sempre pagato in massa, che perciò sarebbe tenuto alla rivaluta a favore dell’Eredità. |
*****
Rimenando i Coeredi il pensiero alla remota epoca del decesso del Barone fu Donato d’Alena, di loro padre ed Avo, avvenuta nel Settembre del 1822, e quando di dritto la legge del Regno dichiarò loro aperta la successione a’ beni ereditarii, lungi dall’essere guidati i Coeredi dallo spirito della discordia, ma invece istruiti dalla storia pregressiva delle generazioni, fu riconosciuta indispensabile la divisione del personale di famiglia, e la ripartizione del retaggio paterno a garanzia degl’interessi, e della pace di ciascun Coerede. Fu dunque presa l’iniziativa affidandone l’incarico a personaggi, che adorni di estese cognizioni, impiegarono le loro meditazioni per andare allo scopo desiderato. Sarebbe ben lunga, e nojosa la nominazione de’ soggetti scelti e chiamati a comporre le differenze delle ragioni de’ Condividendi. Del pari lunga, e dolente la descrizione de’ molteplici progetti divisionali da essi stabiliti, a fronte de’ quali facile sorgeva la speranza di vederli adottati, ma lo spirito di parte, animatore di discordie cominciava a manifestarsi in taluni, che non potendo per asprezza di carattere, raffrenare le smodate voglie, che li animavali menavano a ricercati opposizioni, velate da artificiali quistioni, che non tendevano ad altro, che a favorire la propria opinione, ed a piantare lo stendardo di una ambiziosa primagia a danno de’ dritti degli altri. La ragione chiara si appalesava nella mente di ….., e la voce della giustizia, che giammai transige con le esigenze degli oppressori li consigliava ad affidarsi al potere della legge. Fu istituito un giudizio, che per diversi anni andiede alla lunga, portando dietro di se le pur troppo conosciute funesti conseguenze di liti, diaspore, e del dilapidamento della parte maggiore del fruttato del retaggio paterno. A presentare un argine al torrente di tanta rovina, fu forza di riabbracciare il consiglio de’ Savii, che dichiarava, come mezzo estremo, quello d’un contratto di compromesso tra le parti. A sperimentare le pruove i Condividendi si conferirono nella Città di Napoli; ove, dopo lunghe, e penose discussioni, si divenne alla stipula dell’Istrumento di Arbitramento, per Notar Giuseppe Scotto del fu D. Giovan Pietro, sotto il dì 12 Giugno del 1847, sotto la savia direzione dell’egregio D. Vito Berni Consigliere della G.C. de’ Conti, elevato al grado di arbitro, e rivestito di tutte le necessarie facoltà, ad oggetto di potersi sperare con una sentenza inappellabile, quel bene, che crudelmente era stato strappato più e più volte dalla mano de’ Pacifienti con la massima di loro rovina. E dal perché nel precitato Istrumento di Arbitramento viene consacrata, come altrove ancora si è detto, una disposizione da autorizzare gl’interessati a dichiarare la loro volontà al prelodato Arbitro. Essi compenetrati dall’importanza della cosa, addolorati sugli eventi del passato, e pieni di fiducia nella sua robusta saviezza, ed incorruttibile giustizia, si affrettano di presentargli il presente Progetto divisionale, che in complesso racchiude l’esposizione delle loro ragioni, da servire di basamento allo sviluppo de’ dritti de’ Condividendi nella ripartizione della successione del retaggio paterno e si attendono dalla solo sua mano benefica il tanto sospirato bene. I Coeredi tutti si danno un dovere di presentargli gli attestati dell’alta stima, e riconoscenza, che viene spiegata dalla soscrizione delle di loro firme.
Frosolone, lì 25 Maggio del 1848
Io qui sottoscritta, moglie, e procuratrice di D. Francesco d’Alena, nel fermo proponimento di non frapporre alcun ostacolo all’andamento del partaggio de’ beni ereditari della famiglia di detto mio marito, mi astengo da qualunque osservazione sul tenore del presente; anche perché vivo sicurissima che l’Arbitro nella sua conosciuta saviezza, e rettitudine saprà valutare le ragioni de’ coeredi, ed impartire quella giustizia che a ciascuno di loro compete. Però debbo osservare, che per crearsi un fondo di cassa onde estinguere le residuali obbligazioni che gravitano sull’asse ereditario, e per accorrere alle spese delle liti d’interesse comune, conviene che sia protratta l’amministrazione delle rendite, ma soltanto degli ex Feudi Bralli, e Vicennepiane, come fu convenuto nel N° 11, dell’istrumento arbitrale del dì 12 Giugno 1847, in Napoli per Notar D. Giuseppe Scotto fu Giovanpietro, escludendosi da tale amministrazione gli altri fondi, affinchè non deteriorassero, ed i coeredi potessero portare sulle rispettive quote, quelle migliorie che crederanno più opportune.
Elisabetta de Capoa
Pasquale d’Alena
Filippo Abate d’Alena
Per copia conforme Gaetano d’Alena